La rivista scientifica italiana su fitness e movimento

Anno: 2015 Volume: 20154

Il taping elastico chinesiologico: chi può utilizzare questa tecnica?

Abstract

Italiano

Il presente articolo analizza i profili giuridici connessi all'utilizzo del taping elastico chinesiologico in ambito sportivo, con particolare riferimento alle figure professionali abilitate all'applicazione di tale tecnica. In assenza di una normativa specifica che regolamenti la figura dell'operatore nel settore, l'autore ricorre a categorie giuridiche generali per fornire una qualificazione della pratica. Il taping elastico, classificato come dispositivo medico di libera vendita, trova il suo ambito di elezione nel contesto sportivo. L'analisi evidenzia come la legittimità dell'utilizzo da parte del laureato in scienze motorie e del preparatore atletico dipenda dalle finalità dell'applicazione: l'impiego in funzione preventiva, di supporto alla performance o di recupero muscolare generale rientra nelle competenze di tali figure professionali, mentre l'utilizzo a scopo terapeutico-riabilitativo a seguito di infortunio deve essere riservato a operatori sanitari qualificati, quali medici e fisioterapisti. L'uso improprio della tecnica in contesto terapeutico potrebbe configurare il reato di esercizio abusivo della professione medica o fisioterapica. Si conclude auspicando una adeguata formazione degli operatori, pur in assenza di un obbligo normativo specifico.

English

This article analyzes the legal aspects related to the use of kinesiological elastic taping in sports settings, with particular reference to the professional figures authorized to apply this technique. In the absence of specific regulations governing the role of the operator in this field, the author draws on general legal categories to provide a qualification of the practice. Elastic taping, classified as an over-the-counter medical device, finds its primary application in the sports context. The analysis highlights that the legitimacy of its use by graduates in motor sciences and athletic trainers depends on the purpose of the application: use for preventive purposes, performance support, or general muscle recovery falls within the competence of these professionals, whereas therapeutic-rehabilitative use following injury must be reserved for qualified healthcare practitioners, such as physicians and physiotherapists. Improper use of the technique in a therapeutic context could constitute the criminal offense of unlicensed practice of medicine or physiotherapy. The article concludes by advocating for adequate training of practitioners, even in the absence of a specific regulatory requirement.

Keywords

Italiano: taping elastico chinesiologico, kinesio taping, scienze motorie, preparatori atletici, normativa italiana, abilitazione professionale, prevenzione sportiva, performance atletica, normativa professionale, prevenzione infortuni sportivi, esercizio abusivo della professione, competenze professionali, normativa sanitaria, prevenzione degli infortuni

Inglese: kinesio taping, elastic taping, sports science, athletic trainers, Italian regulations, professional qualification, sports prevention, athletic performance, professional regulation, sports injury prevention, unlawful practice of profession, professional competencies, health legislation, injury prevention

L'articolo esamina i profili giuridici dell'utilizzo del taping elastico chinesiologico, evidenziando che non esiste una normativa specifica in Italia che regoli chi possa applicare questa tecnica. Si chiarisce che il laureato in scienze motorie e il preparatore atletico possono utilizzare il taping a fini preventivi o per migliorare la performance atletica, ma non per scopi terapeutici, che sono riservati a medici o fisioterapisti. Sebbene non sia obbligatorio, è consigliabile che chi applica il taping segua corsi di formazione per garantirne un uso corretto.

Il taping elastico chinesiologico: chi può utilizzare questa tecnica?

Il taping elastico è una tecnica sempre più utilizzata in ambito sportivo per prevenire traumi o favorire il recupero da eventi infortunistici. Non ci si addentrerà, per un difetto di competenza “scientifica” di chi scrive, negli aspetti tecnici su cosa sia e come funzioni il taping elastico.

Il presente articolo si propone esclusivamente di trattare i profili giuridici connessi all’utilizzo della citata tecnica e di chiarire quali soggetti siano abilitati all’utilizzo della stessa.

È necessario premettere che, pur esistendo molti corsi di formazione a diversi livelli per chi voglia approcciarsi al taping, non esiste una normativa che regolamenti la figura dell’operatore nella predetta disciplina o stabilisca chi sia o meno abilitato a praticarla. Ciò discende in parte dal fatto che si tratta di una tecnica di recente diffusione in Italia ed in parte da un certo disinteresse del Legislatore nazionale verso discipline che potremmo definire in qualche misura “alternative” (si veda ad esempio il caso dell’osteopatia che, a quanto mi consta ha avuto solo un parziale riconoscimento normativo ma manca ancora di una compiuta regolamentazione).

Non ricorre neppure in aiuto la giurisprudenza poiché non mi risulta ci sia alcuna pronuncia che si sia ad oggi occupata dell’argomento.

E’ allora necessario fare ricorso, in via interpretativa, a categorie più generali per comprendere all’interno di quale di esse la pratica del taping possa essere inserita e, conseguentemente, fornirne una qualificazione giuridica.

Il bendaggio adesivo elastico che viene utilizzato per praticare la tecnica in questione è qualificato come dispositivo medico, che in quanto tale deve rispondere a determinati standard di sicurezza. Si tratta di un dispositivo di libera vendita che, perciò, può essere acquistato da chiunque.

Il fatto che sia qualificato come dispositivo medico non implica però che ne possa essere fatto impiego esclusivamente in tale ambito ove, anzi, credo che l’impiego non sia molto diffuso.

L’ambito di elezione del taping elastico è certamente quello sportivo ove ha avuto diffusione sempre crescente anche grazie alla “pubblicità” fatta da alcuni noti atleti.

Tema di interesse per chi legge questa rivista, al di là di astratte discussioni giuridiche, è se il laureato in scienze motorie ed il preparatore atletico possano utilizzare ed applicare il taping elastico ai loro clienti/atleti o se necessitino di particolari abilitazioni per poterlo fare.

A mio avviso la risposta non può essere univoca ma varia in funzione delle finalità per le quali la tecnica è utilizzata e lo stato di salute dell’atleta/praticante.

Vi è certamente ampio spazio per l’istruttore/preparatore atletico laddove il taping elastico venga utilizzato in funzione preventiva o, comunque, di ausilio alla performance atletica o nel caso in cui ne venga fatta applicazione per favorire un più rapido recupero muscolare. Nelle situazioni appena descritte difatti il taping non ha finalità terapeutica o riabilitativa.

Diversa è invece la situazione nella quale si ricorra alla tecnica in parola a seguito di un infortunio e per favorire il recupero dell’atleta. In questo la finalità non sarà più preventiva ma strettamente terapeutica e, pertanto, dovrà essere riservata ad operatori qualificati quali medici o fisioterapisti.

Qualora nella situazione appena descritta venisse fatto uso del taping elastico da soggetto privo della qualifica di cui sopra potrebbe concretamente verificarsi il rischio di commettere un fatto di reato per esercizio abusivo della professione medica o fisioterapica.

Chiarito, pertanto, l’ambito di operatività del laureato in scienze motorie/preparatore atletico resta un quesito cui rispondere circa la necessità che lo stesso svolga uno dei numerosi corsi di formazione dell’ambito del taping. L’assenza di una norma che richieda tale adempimento porta a fornire risposta negativa, fermo il fatto che sarebbe auspicabile, ancorché la tecnica non venga applicata per finalità terapeutiche, che chi la pratica abbia acquisito un bagaglio di conoscenze che gli consentano un utilizzo corretto.

Vedi anche

Domande frequenti

Chi può utilizzare il taping elastico chinesiologico in Italia?

In Italia, laureati in Scienze Motorie e preparatori atletici possono utilizzare il taping elastico per finalità preventive e di supporto alla performance. Per scopi terapeutici e riabilitativi post-infortunio, l'utilizzo è riservato esclusivamente a medici e fisioterapisti.

È obbligatoria una formazione specifica per utilizzare il kinesio taping?

Pur non essendoci obblighi normativi specifici in Italia, è fortemente consigliabile seguire una formazione adeguata per utilizzare correttamente e in sicurezza il taping elastico chinesiologico, evitando rischi e utilizzi impropri.

Quando l'uso del taping elastico diventa esercizio abusivo della professione medica?

L'utilizzo del taping elastico diventa esercizio abusivo quando viene impiegato per finalità terapeutiche o riabilitative post-infortunio da parte di figure professionali non abilitate (non medici o fisioterapisti).

I laureati in Scienze Motorie possono applicare il kinesio taping agli atleti?

Sì, i laureati in Scienze Motorie possono applicare il taping elastico agli atleti esclusivamente per finalità preventive e di supporto alla performance sportiva, non per trattamenti terapeutici o riabilitativi.

Qual è la differenza tra uso preventivo e terapeutico del taping elastico?

L'uso preventivo del taping mira a prevenire infortuni e supportare la performance durante l'attività sportiva. L'uso terapeutico riguarda il trattamento e la riabilitazione di lesioni o patologie già presenti, riservato a medici e fisioterapisti.

Esiste una normativa specifica per il taping elastico chinesiologico in Italia?

No, in Italia esiste un vuoto normativo specifico riguardo il taping elastico chinesiologico. Le competenze si basano sull'interpretazione delle normative generali che disciplinano le varie professioni sanitarie e sportive.

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