L'articolo esamina i profili giuridici dell'utilizzo del taping elastico chinesiologico, evidenziando che non esiste una normativa specifica in Italia che regoli chi possa applicare questa tecnica. Si chiarisce che il laureato in scienze motorie e il preparatore atletico possono utilizzare il taping a fini preventivi o per migliorare la performance atletica, ma non per scopi terapeutici, che sono riservati a medici o fisioterapisti. Sebbene non sia obbligatorio, è consigliabile che chi applica il taping segua corsi di formazione per garantirne un uso corretto.
Il taping elastico chinesiologico: chi può utilizzare questa tecnica?
Il taping elastico è una tecnica sempre più utilizzata in ambito sportivo per prevenire traumi o favorire il recupero da eventi infortunistici. Non ci si addentrerà, per un difetto di competenza “scientifica” di chi scrive, negli aspetti tecnici su cosa sia e come funzioni il taping elastico.
Il presente articolo si propone esclusivamente di trattare i profili giuridici connessi all’utilizzo della citata tecnica e di chiarire quali soggetti siano abilitati all’utilizzo della stessa.
È necessario premettere che, pur esistendo molti corsi di formazione a diversi livelli per chi voglia approcciarsi al taping, non esiste una normativa che regolamenti la figura dell’operatore nella predetta disciplina o stabilisca chi sia o meno abilitato a praticarla. Ciò discende in parte dal fatto che si tratta di una tecnica di recente diffusione in Italia ed in parte da un certo disinteresse del Legislatore nazionale verso discipline che potremmo definire in qualche misura “alternative” (si veda ad esempio il caso dell’osteopatia che, a quanto mi consta ha avuto solo un parziale riconoscimento normativo ma manca ancora di una compiuta regolamentazione).
Non ricorre neppure in aiuto la giurisprudenza poiché non mi risulta ci sia alcuna pronuncia che si sia ad oggi occupata dell’argomento.
E’ allora necessario fare ricorso, in via interpretativa, a categorie più generali per comprendere all’interno di quale di esse la pratica del taping possa essere inserita e, conseguentemente, fornirne una qualificazione giuridica.
Il bendaggio adesivo elastico che viene utilizzato per praticare la tecnica in questione è qualificato come dispositivo medico, che in quanto tale deve rispondere a determinati standard di sicurezza. Si tratta di un dispositivo di libera vendita che, perciò, può essere acquistato da chiunque.
Il fatto che sia qualificato come dispositivo medico non implica però che ne possa essere fatto impiego esclusivamente in tale ambito ove, anzi, credo che l’impiego non sia molto diffuso.
L’ambito di elezione del taping elastico è certamente quello sportivo ove ha avuto diffusione sempre crescente anche grazie alla “pubblicità” fatta da alcuni noti atleti.
Tema di interesse per chi legge questa rivista, al di là di astratte discussioni giuridiche, è se il laureato in scienze motorie ed il preparatore atletico possano utilizzare ed applicare il taping elastico ai loro clienti/atleti o se necessitino di particolari abilitazioni per poterlo fare.
A mio avviso la risposta non può essere univoca ma varia in funzione delle finalità per le quali la tecnica è utilizzata e lo stato di salute dell’atleta/praticante.
Vi è certamente ampio spazio per l’istruttore/preparatore atletico laddove il taping elastico venga utilizzato in funzione preventiva o, comunque, di ausilio alla performance atletica o nel caso in cui ne venga fatta applicazione per favorire un più rapido recupero muscolare. Nelle situazioni appena descritte difatti il taping non ha finalità terapeutica o riabilitativa.
Diversa è invece la situazione nella quale si ricorra alla tecnica in parola a seguito di un infortunio e per favorire il recupero dell’atleta. In questo la finalità non sarà più preventiva ma strettamente terapeutica e, pertanto, dovrà essere riservata ad operatori qualificati quali medici o fisioterapisti.
Qualora nella situazione appena descritta venisse fatto uso del taping elastico da soggetto privo della qualifica di cui sopra potrebbe concretamente verificarsi il rischio di commettere un fatto di reato per esercizio abusivo della professione medica o fisioterapica.
Chiarito, pertanto, l’ambito di operatività del laureato in scienze motorie/preparatore atletico resta un quesito cui rispondere circa la necessità che lo stesso svolga uno dei numerosi corsi di formazione dell’ambito del taping. L’assenza di una norma che richieda tale adempimento porta a fornire risposta negativa, fermo il fatto che sarebbe auspicabile, ancorché la tecnica non venga applicata per finalità terapeutiche, che chi la pratica abbia acquisito un bagaglio di conoscenze che gli consentano un utilizzo corretto.