Il massaggio non terapeutico può essere praticato liberamente in Italia senza necessità di iscrizione ad albi o registri professionali, purché non abbia finalità curative o riabilitative. Tuttavia, è fortemente consigliabile una formazione adeguata tramite corsi specializzati per garantire professionalità e sicurezza nell'esercizio dell'attività.
Introduzione
Il presente articolo si propone di fare chiarezza su uno dei tanti temi che possono essere di interesse per chi svolga la professione di preparatore atletico, personal trainer o istruttore di palestra.
Per sgomberare il campo da equivoci si considererà nella definizione di massaggio "non terapeutico", definizione peraltro non del tutto tecnica, unicamente quel trattamento di manipolazione che non abbia in alcun modo minima finalità curativa o riabilitativa. Qualora vi fossero tali finalità saremmo certamente nell'ambito di operatività della figura del fisioterapista o di altra figura sanitaria, quale quella del medico, per le quali è prevista una specifica abilitazione ed un percorso formativo lungo ed articolato.
Ogni massaggio terapeutico-riabilitativo, eseguito da un soggetto diverso da quelli menzionati potrebbe integrare un esercizio abusivo delle predette professioni, sanzionabile anche penalmente.
Il massaggio non terapeutico: definizione e caratteristiche
Il massaggio non terapeutico sarà unicamente quel messaggio che potrà essere eseguito anche da un soggetto che non svolga alcuna professione sanitaria. Si tratterà di un massaggio che, ancorché finalizzato a migliorare lo stato di benessere dell'individuo e della sua qualità di vita, si svolga senza l'effettuazione di alcuna diagnosi e, ovviamente, non preveda lo somministrazione di alcun farmaco.
È però opportuno farsi una ulteriore domanda e cioè se questo "massaggio non terapeutico", ancorché non riservato alle professioni sanitarie – che per certo non se ne occupano – possa essere praticato da chiunque o, comunque, preveda la frequentazione di un corso e il conseguimento di un attestato o diploma.
Il quadro normativo: la legge 4 del 2013
Come spesso accade in Italia, a fianco di una puntuale regolamentazione delle professioni che prevedono l'iscrizione ad un albo, vi è invece una certa "avarizia" nel regolamentare professioni o attività non tradizionali in senso stretto. Ciò in particolar modo quando si tratti di ambiti che, ancorché non propriamente sanitari, ci si possono in qualche misura avvicinare poiché riguardano comunque il settore del benessere.
Nel 2013 vi è stato un intervento normativo da parte del legislatore che con la legge 4 ha inteso, quanto meno in via generale, fornire una disciplina minima per le professioni non organizzate in ordini e collegi. Fra queste deve certamente includersi quella dell'operatore che esegua in maniera professionale e continuativa il massaggio "non terapeutico".
La norma citata prevede che "Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza".
All'articolo 7 la legge prevede che:
"Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4; e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista; f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale".
Le implicazioni pratiche per l'esercizio della professione
Da quanto precede risulta che la qualificazione dei professionisti è demandata interamente ad organizzazioni di carattere privatistico e la formazione del singolo è rimessa unicamente a quest'ultimo senza che ci sia alcun impedimento normativo all'esercizio dell'attività. Ciò ovviamente fatto salvo il rispetto della normativa fiscale e il fatto che non si millantino diplomi o attestati effettivamente non conseguiti.
In altre parole anche il professionista che non abbia seguito alcun corso potrà praticare, senza incorrere in alcun divieto, il massaggio "non terapeutico".
A maggior ragione quanto precede vale per un soggetto, quale ad esempio il personal trainer, o il preparatore che non pratichi in maniera continuativa ma saltuaria, quale corollario della sua attività principale, l'attività di massaggio "non terapeutico". Ovviamente dovrà avere ben presenti i limiti di tale attività onde evitare di sconfinare nell'attività riabilitativa propria del fisioterapista.
L'importanza della formazione professionale
Fatte le considerazioni di cui sopra si sottolinea tuttavia come sia sempre preferibile e consigliabile approcciarsi alla pratica in oggetto con atteggiamento professionale e, perciò, specialmente quando si intenda esercitarla con continuità, garantirsi una adeguata formazione frequentando un corso serio.
Molte sono le scuole che si occupano di formazione nell'ambito del massaggio non terapeutico anche perché molteplici sono le discipline che vanno dal massaggio sportivo, al massaggio ayurvedico, al massaggio olistico al massaggio shiatsu solo per citare alcuni esempi.
Quel che è importante è rivolgersi a un centro serio e accreditato che organizzi corsi che prevedano anche una parte pratica al fine di fornire una formazione completa.
Esempio di formazione specializzata
Per l'ambito di maggiore interesse per i lettori di questa rivista si sottolinea, ad esempio, come il CSEN, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, organizzi uno specifico corso per operatore del massaggio di benessere e massaggio sportivo. Ciò può avere un valore aggiunto qualora si intenda lavorare in ambito sportivo attesa l'autorevolezza dell'Ente di riferimento.
Aspetti pratici e amministrativi
Mi permetto ancora di ricordare che chi intenda esercitare l'attività di massaggiatore dovrà aprire una propria partita IVA – salvo che lavori come dipendente presso un centro massaggi – e, preferibilmente, stipulare una piccola polizza assicurativa a copertura della propria attività.
Ciò non tanto per il rischio che ponga in essere pratiche manipolative che procurino una lesione al cliente – essendo un tipo di massaggio tendenzialmente non invasivo – quanto più per il fatto che il cliente possa subire un infortunio accidentale presso lo studio ove si svolge l'attività.
Conclusioni
Conclusivamente si può dunque affermare che, al momento, l'esercizio dell'attività di massaggiatore non terapeutico in Italia è libera e non richiede l'iscrizione ad alcun albo, registro o associazione né alcuna formazione specifica. Tuttavia, ancorché si tratti di attività non pericolosa, sarebbe del tutto opportuno praticarla solo dopo aver conseguito una adeguata formazione.