La rivista scientifica italiana su fitness e movimento

Anno: 2016 Volume: 20162

Il massaggio non terapeutico: quali requisiti normativi occorrono per poterlo praticare?

Abstract

Italiano

Il presente articolo analizza il quadro normativo italiano relativo alla pratica del massaggio non terapeutico, con particolare riferimento alle figure professionali del personal trainer, del preparatore atletico e dell'istruttore di palestra. Viene tracciata una distinzione fondamentale tra massaggio terapeutico-riabilitativo, riservato a professionisti sanitari abilitati quali fisioterapisti e medici, e massaggio non terapeutico, privo di finalità curative o diagnostiche. L'analisi della Legge 4/2013 sulle professioni non organizzate in ordini e collegi evidenzia come l'esercizio del massaggio non terapeutico non richieda, allo stato attuale della normativa, l'iscrizione ad alcun albo né il conseguimento di specifiche certificazioni formali. La qualificazione professionale è demandata ad associazioni privatistiche su base volontaria. Nonostante l'assenza di vincoli normativi stringenti, l'articolo sottolinea l'opportunità di acquisire una formazione adeguata presso istituti accreditati, con programmi che includano componenti pratiche. Vengono inoltre richiamate le responsabilità fiscali e assicurative connesse all'esercizio professionale continuativo dell'attività. Si conclude raccomandando un approccio professionale e consapevole, nel rispetto dei limiti che distinguono l'attività di benessere da quella riabilitativa.

English

This article analyzes the Italian regulatory framework governing the practice of non-therapeutic massage, with particular reference to professional figures such as personal trainers, athletic trainers, and gym instructors. A fundamental distinction is drawn between therapeutic-rehabilitative massage, reserved for licensed health professionals such as physiotherapists and physicians, and non-therapeutic massage, devoid of curative or diagnostic purposes. Analysis of Law 4/2013 on professions not organized into professional orders highlights that, under current regulations, the practice of non-therapeutic massage does not require registration with any professional board or the attainment of specific formal certifications. Professional qualification is delegated to voluntary private associations. Despite the absence of stringent regulatory constraints, the article emphasizes the importance of acquiring adequate training at accredited institutions offering programs that include practical components. Fiscal and insurance responsibilities associated with the continuous professional exercise of the activity are also addressed. The article concludes by recommending a professional and informed approach, respecting the boundaries that distinguish wellness activities from rehabilitative practice.

Keywords

Italiano: massaggio non terapeutico, requisiti normativi massaggio, legge 4/2013, professioni non organizzate, massaggio benessere, formazione massaggiatore, partita iva massaggio, assicurazione professionale massaggio, quadro normativo professionale, massaggio sportivo, professioni non regolamentate, responsabilità professionale

Inglese: non-therapeutic massage, massage legal requirements, wellness massage, massage regulations Italy, professional massage training, massage insurance, massage business requirements, law 4/2013, professional regulatory framework, sports massage, unregulated professions, professional liability

Questo articolo esamina i requisiti normativi per praticare il massaggio non terapeutico in Italia, evidenziando che non è necessaria un'iscrizione ad albi o una formazione specifica, ma è consigliabile ottenere una formazione adeguata per garantire un approccio professionale.

Introduzione

Il presente articolo si propone di fare chiarezza su uno dei tanti temi che possono essere di interesse per chi svolga la professione di preparatore atletico, personal trainer o istruttore di palestra. Per sgomberare il campo da equivoci si considererà nella definizione di massaggio “non terapeutico”, definizione peraltro non del tutto tecnica, unicamente quel trattamento di manipolazione che non abbia in alcun modo minima finalità curativa o riabilitativa. Qualora vi fossero tali finalità saremmo certamente nell’ambito di operatività della figura del fisioterapista o di altra figura sanitaria, quale quella del medico, per le quali è prevista una specifica abilitazione ed un percorso formativo lungo ed articolato.

Ogni massaggio terapeutico-riabilitativo, eseguito da un soggetto diverso da quelli menzionati potrebbe integrare un esercizio abusivo delle predette professioni, sanzionabile anche penalmente. Il massaggio non terapeutico sarà unicamente quel messaggio che potrà essere eseguito anche da un soggetto che non svolga alcuna professione sanitaria. Si tratterà di un massaggio che, ancorché finalizzato a migliorare lo stato di benessere dell’individuo e della sua qualità di vita, si svolga senza l’effettuazione di alcuna diagnosi e, ovviamente, non preveda lo somministrazione di alcun farmaco.

E’ però opportuno farsi una ulteriore domanda e cioè se questo “massaggio non terapeutico”, ancorché non riservato alle professioni sanitarie – che per certo non se ne occupano – possa essere praticato da chiunque o, comunque, preveda la frequentazione di un corso e il conseguimento di un attestato o diploma.

Come spesso accade in Italia, a fianco di una puntuale regolamentazione delle professioni che prevedono l’iscrizione ad un albo, vi è invece una certa “avarizia” nel regolamentare professioni o attività non tradizionali in senso stretto. Ciò in particolar modo quando si tratti di ambiti che, ancorché non propriamente sanitari, ci si possono in qualche misura avvicinare poiché riguardano comunque il settore del benessere.

Nel 2013 vi è stato un intervento normativo da parte del legislatore che con la legge 4 ha inteso, quanto meno in via generale, fornire una disciplina minima per le professioni non organizzate in ordini e collegi. Fra queste deve certamente includersi quella dell’operatore che esegua in maniera professionale e continuativa il massaggio “non terapeutico”. La norma citata prevede che “Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza”.

All’articolo 7 la legge prevede che: “Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilita' del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attivita' professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4; e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilita' professionale stipulata dal professionista; f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformita' alla norma tecnica UNI. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attivita' professionale”.

Da quanto precede risulta che la qualificazione dei professionisti è demandata interamente ad organizzazioni di carattere privatistico e la formazione del singolo è rimessa unicamente a quest’ultimo senza che ci sia alcun impedimento normativo all’esercizio dell’attività. Ciò ovviamente fatto salvo il rispetto della normativa fiscale e il fatto che non si millantino diplomi o attestati effettivamente non conseguiti.

In altre parole anche il professionista che non abbia seguito alcun corso potrà praticare, senza incorrere in alcun divieto, il massaggio “non terapeutico”.

A maggior ragione quanto precede vale per un soggetto, quale ad esempio il personal trainer, o il preparatore che non pratichi in maniera continuativa ma saltuaria, quale corollario della sua attività principale, l’attività di massaggio “non terapeutico”. Ovviamente dovrà avere ben presenti i limiti di tale attività onde evitare di sconfinare nell’attività riabilitativa propria del fisioterapista.

Fatte le considerazioni di cui sopra si sottolinea tuttavia come sia sempre preferibile e consigliabile approcciarsi alla pratica in oggetto con atteggiamento professionale e, perciò, specialmente quando si intenda esercitarla con continuità, garantirsi una adeguata formazione frequentando un corso serio.

Molte sono le scuole che si occupano di formazione nell’ambito del massaggio non terapeutico anche perché molteplici sono le discipline che vanno dal massaggio sportivo, al massaggio ayurvedico, al massaggio olistico al massaggio shiatsu solo per citare alcuni esempi. Quel che è importante è rivolgersi a un centro serio e accreditato che organizzi corsi che prevedano anche una parte pratica al fine di fornire una formazione completa.

Per l’ambito di maggiore interesse per i lettori di questa rivista si sottolinea, ad esempio, come il CSEN, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, organizzi uno specifico corso per operatore del massaggio di benessere e massaggio sportivo. Ciò può avere un valore aggiunto qualora si intenda lavorare in ambito sportivo attesa l’autorevolezza dell’Ente di riferimento.

Mi permetto ancora di ricordare che chi intenda esercitare l’attività di massaggiatore dovrà aprire una propria partita IVA – salvo che lavori come dipendente presso un centro massaggi – e, preferibilmente, stipulare una piccola polizza assicurativa a copertura della propria attività. Ciò non tanto per il rischio che ponga in essere pratiche manipolative che procurino una lesione al cliente – essendo un tipo di massaggio tendenzialmente non invasivo – quanto più per il fatto che il cliente possa subire un infortunio accidentale presso lo studio ove si svolge l’attività.

Conclusivamente si può dunque affermare che, al momento, l’esercizio dell’attività di massaggiatore non terapeutico in Italia è libera e non richiede l’iscrizione ad alcun albo, registro o associazione né alcuna formazione specifica. Tuttavia, ancorché si tratti di attività non pericolosa, sarebbe del tutto opportuno praticarla solo dopo aver conseguito una adeguata formazione.

Vedi anche

Domande frequenti

Qual è la differenza tra massaggio terapeutico e non terapeutico?

Il massaggio terapeutico ha finalità curative e riabilitative ed è riservato esclusivamente a fisioterapisti e medici abilitati. Il massaggio non terapeutico, invece, non ha scopi curativi ma di benessere e relax, e può essere praticato liberamente secondo la legge 4/2013.

Serve l'iscrizione a un albo professionale per praticare massaggi non terapeutici?

No, per il massaggio non terapeutico non è richiesta l'iscrizione ad albi professionali. La legge 4/2013 sulle professioni non organizzate permette di praticare questa attività liberamente, purché non si abbiano finalità curative.

È obbligatoria la formazione per diventare massaggiatore non terapeutico?

Non esiste un obbligo di formazione per legge, ma è fortemente raccomandato frequentare corsi specifici per acquisire competenze adeguate e garantire sicurezza e qualità del servizio offerto ai clienti.

Devo aprire partita IVA per praticare massaggi non terapeutici?

Se l'attività viene svolta in modo continuativo e non occasionale, è necessario aprire partita IVA. Per attività sporadiche potrebbero applicarsi altre forme di tassazione, ma è consigliabile consultare un commercialista.

È obbligatoria l'assicurazione professionale per massaggiatori non terapeutici?

L'assicurazione professionale non è obbligatoria per legge, ma è altamente consigliabile per tutelare sia il professionista che i clienti da eventuali danni o incidenti durante il trattamento.

Conviene aderire a un'associazione professionale di categoria?

Sì, l'adesione ad associazioni professionali è consigliabile perché offre maggiore credibilità, formazione continua, supporto legale e contribuisce a garantire standard qualitativi elevati nel settore.

Posso pubblicizzare i miei massaggi come curativi se non sono fisioterapista?

Assolutamente no. Chi pratica massaggi non terapeutici non può utilizzare terminologie che richiamino effetti curativi, terapeutici o riabilitativi, in quanto questo costituirebbe esercizio abusivo della professione sanitaria.

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