La rivista scientifica italiana su fitness e movimento

Anno: 2016 Volume: 20163

Il massaggio non terapeutico: quali requisiti normativi occorrono per poterlo praticare?

Abstract

Italiano

L'articolo analizza i profili di responsabilità civile e penale della palestra e degli istruttori in caso di infortunio degli iscritti. Viene esaminata la normativa relativa al massaggio non terapeutico e i requisiti necessari per praticarlo. L'analisi include la responsabilità della struttura e dei suoi ausiliari nel garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza, con particolare attenzione agli obblighi di vigilanza e manutenzione. Sul piano penale, si tratta principalmente del reato di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p., procedibile a querela. L'articolo fornisce criteri generali per comprendere quando sussista responsabilità e sottolinea l'importanza della copertura assicurativa per la responsabilità civile delle strutture sportive.

English

This article analyzes the civil and criminal liability profiles of gyms and instructors in case of member injuries. It examines the regulations regarding non-therapeutic massage and the requirements necessary to practice it. The analysis includes the responsibility of facilities and their auxiliaries in ensuring safe activity conduct, with particular attention to surveillance and maintenance obligations. From a criminal perspective, it primarily concerns the crime of negligent personal injury under art. 590 of the Criminal Code, prosecutable upon complaint. The article provides general criteria for understanding when liability exists and emphasizes the importance of civil liability insurance coverage for sports facilities.

Keywords

Italiano

massaggio non terapeutico, requisiti normativi palestre, responsabilità giuridica fitness, sicurezza centri benessere, normativa massaggi, infortuni palestre, assicurazione centri fitness, responsabilità civile istruttori

English

non-therapeutic massage, gym legal requirements, fitness liability, wellness center safety, massage regulations, gym injuries, fitness insurance, instructor civil liability

Il massaggio non terapeutico può essere praticato seguendo specifici requisiti normativi che variano in base al tipo di attività e alla qualificazione dell'operatore. L'articolo analizza la responsabilità civile e penale di strutture e istruttori in caso di infortuni durante le attività fisiche, evidenziando l'importanza delle polizze assicurative e degli obblighi di vigilanza.

Introduzione

Il presente articolo intende trattare in termini generali i profili di responsabilità della palestra e dell'istruttore in caso di infortunio dell'iscritto. La trattazione non consentirà un'analisi compiuta della amplissima casistica esistente ma fornirà criteri di carattere generale che possano essere utili al praticante come al gestore della palestra o all'istruttore per comprendere quando possa essere chiamato a rispondere.

Si tratterà sia dei profili di responsabilità penale sia dei profili di responsabilità civile dal momento che entrambi possono essere interessati in caso di infortunio. È bene, in ogni caso, sottolineare sin d'ora che non tutti gli infortuni che si verificano in palestra coinvolgono la responsabilità della struttura e/o dell'istruttore dal momento che alcuni di essi possono avere natura del tutto accidentale o dipendere da responsabilità esclusiva e diretta dell'atleta. Vi sarà responsabilità con i conseguenti obblighi risarcitori solo laddove vi siano delle carenze di natura strutturale-organizzativa o non si sia adempiuto correttamente agli obblighi di vigilanza sulle attività che vengono svolte.

Anche nel caso in cui la struttura non sia fornita di una polizza assicurativa a copertura della propria responsabilità civile, in ipotesi di infortunio causato da carenze organizzative o comunque attribuibile a responsabilità della palestra, tale ultima sarà comunque tenuta a risarcire l'infortunato. In tal caso però non vi sarebbe alcuna garanzia circa la capienza patrimoniale e la concreta risarcibilità del sinistro.

Ecco che la polizza a copertura della responsabilità civile della palestra essa servirà a tenere indenni la struttura ed i propri dipendenti, sotto il profilo patrimoniale ed al contempo a garantire all'infortunato che vi sia solvibilità risarcitoria.

La responsabilità della struttura e dei suoi ausiliari

La struttura ed i propri ausiliari – siano essi personale dipendente o istruttori a partita iva – debbono garantire che le attività si svolgano in sicurezza in locali adeguati. Nella consapevolezza di non potere individuare tutti i possibili infortuni che generano responsabilità in capo alle figure sopra menzionate mi limiterò nel prosieguo, in via esemplificativa, ad alcuni esempi di infortuni frequentemente ricorrenti: l'iscritto che si infortuni alla caviglia per avere messo il piede in una sconnessione della pavimentazione o uscito dalle docce per la presenza di acqua ed una pavimentazione non idonea, l'infortunio causato dalla vetustà o mancata manutenzione di un macchinario da cui si stacchi improvvisamente un cavo durante l'esecuzione di un esercizio, l'infortunio verificatosi durante un corso nell'esecuzione di un esercizio per il quale il corsista non abbia adeguata preparazione.

I banali esempi appena menzionati evidenziano però tutti potenziali situazioni nelle quali la struttura può essere chiamata a rispondere per non avere adeguatamente garantito la sicurezza delle strutture e delle attività svolte.

Nell'ultimo esempio – quello dell'esecuzione di un esercizio eccessivamente difficile in rapporto al grado di preparazione dell'iscritto – potrà esserci da un lato responsabilità dell'istruttore del corso per non aver adeguatamente valutato il livello del corsista e non avere adeguatamente vigilato sull'esecuzione dell'esercizio e dall'altro responsabilità della struttura nella misura in cui l'istruttore scelto non sia tecnicamente idoneo e adeguatamente qualificato. Ovviamente è bene evidenziare che quanto affermato in via generale andrà però calato nella realtà concreta del singolo caso e delle specifiche modalità con le quali l'infortunio si è verificato.

I profili penali

Per quanto attiene i profili di responsabilità penale, che possono coinvolgere sia la struttura, nella persona del suo legale rappresentante, sia l'istruttore, sia esso dipendente o collaboratore a partita iva, il reato di interesse è quello di lesioni personali colpose cui all'art. 590 del codice penale. Tale reato, anche nel caso in cui si tratti di lesioni gravi o gravissime, è procedibile a querela della persona offesa. Ciò implica che, affinché si instauri un procedimento penale, è necessario che l'infortunato presenti entro 3 mesi dall'evento, espresso atto di querela. In difetto non sarà avviato alcun procedimento penale.

Tuttavia si sottolinea come la strada penale non sia sempre consigliata e consigliabile e sia da riservare solo a situazioni che effettivamente lo meritino. Ciò potrà verificarsi, ad esempio, quando a seguito di un infortunio che si presume si sia verificato per carenze della struttura o dei propri ausiliari, si provveda a segnalare l'accaduto (preferibilmente con comunicazione formale a mezzo raccomandata) e ci si trovi di fronte ad un atteggiamento ostruzionistico e non collaborativo. In tale caso la querela potrà rivelarsi uno strumento di tutela utile e finalizzato non tanto ad ottenere una condanna del/dei responsabile/i quanto a stimolare una soluzione risarcitoria a fronte della rimessione della querela.

La giurisprudenza penale in tema di infortuni sportivi è difatti assai meno ricca di quella civile. Ci si limita qui a riportare in estrema sintesi un paio di pronunce interessanti. La prima e più recente è la sentenza n. 31734 della Cassazione Penale che riguarda la vicenda di un allenatore tecnico della nazionale italiana di Tae Kwon Do imputato del reato di cui all'art. 590 c.p. perché per "imprudenza, imperizia e negligenza, durante l'allenamento degli atleti della nazionale, ometteva di far indossare all'atleta L.G. il caschetto di protezione, con la conseguenza che questi, scivolando a terra durante un allenamento faccia a faccia con altro atleta, sbatteva in terra la testa, riportando la frattura occipitale ed una emorragia cerebrale, lesioni personali gravi che richiedevano una craniotomia parieto-occipitale sinistra e dalle quali derivava una malattia che metteva in pericolo la vita della persona offesa, determinandone anche l'indebolimento permanente dell'udito e la persistente presenza di anomalie elettriche corticali encefaliche".

Ancorché l'imputato sia infine andato esente da responsabilità per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione, sono emersi incontrovertibilmente profili di penale responsabilità da cui è derivata la condanna al risarcimento del danno in favore della persona offesa. In merito alla predetta responsabilità vi è un passaggio assolutamente chiaro della sentenza citata che, brevemente, riporto: "l'allenatore di una disciplina sportiva è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2, a tutela dell'incolumità degli atleti, sia in forza del principio del neminem laedere sia, quando ci si trovi di fronte ad una attività da qualificarsi pericolosa, ai sensi dell'art 2050 c.c. Ne discende che l'omessa adozione di accorgimenti e cautele idonei al suddetto scopo in presenza die quali l'incidente non si sarebbe verificato od avrebbe cagionato pregiudizio meno grave per l'incolumità fisica dell'atleta, costituiscono altrettante cause dell'evento".

In altre parole il comportamento dell'allenatore, garante della salute e dell'incolumità degli atleti, è rimproverabile per non avere adeguatamente vigilato sull'allenamento e, in misura maggiore, per non aver fatto adottare quelle cautele (principalmente l'adozione del caschetto) che, peraltro, sono d'uso. Un'altra pronuncia interessante è la sentenza 29430 sempre della Cassazione Penale che annulla una sentenza assolutoria resa dal Giudice di Pace di Gonzaga.

Il caso riguarda l'infortunio occorso ad una allieva di un corso di minivolley avvenuto durante un esercizio di sospensione e traslocazione alla scala orizzontale, affissa al muro all'altezza di due metri da terra, senza che fosse stato posizionato alcun materassino di protezione. Imputati per il reato di cui all'art. 590 c.p. erano l'istruttrice di minivolley ed il legale rappresentante della società sportiva. Alla prima era contestato di non avere adottato idonee misure di prevenzione (nel caso specifico la collocazione del materassino di protezione peraltro in dotazione alla palestra) ed al secondo

I profili civilistici

Ma veniamo ora all'analisi dei profili di responsabilità civilistica delle figure sopra menzionate. All'atto dell'iscrizione in palestra si conclude con l'iscritto un vero e proprio contratto che, dietro il pagamento di una somma di denaro, garantisce la fruizione della palestra in un contesto di sicurezza delle strutture e di competenza tecnica del personale impiegato. Il titolare della palestra si assume per tanto una serie di obbligazioni che, in caso di inadempimento, integreranno profili di responsabilità per inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c.

Ciò accade anche nel caso di infortunio verificatosi all'interno della palestra. L'infortunato, qualora la vicenda non si definisca bonariamente, dovrà agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno.

Trattandosi di responsabilità contrattuale avrà l'esclusivo onere di dimostrare che il danno si è verificato nel corso dell'attività fisica e nei locali della palestra.

Il titolare della palestra potrà invece andare esente da responsabilità se riuscirà a provare che l'infortunio si è verificato accidentalmente, per es

Il rischio assolutamente prevedibile nonché ben prevenibile poteva certamente essere evitato. L'accaduto non è, dunque, ascrivibile a mera fatalità, bensì alla condotta colposa della prevenuta.

In questo caso specifico, la responsabilità non può essere attribuita ad un esclusivo comportamento imprudente del cliente e non per cause imputabili alla palestra e/o all'istruttore. Difatti anche qualora l'infortunio dipendesse in via esclusiva da comportamento dell'istruttore che – per esempio non ha adeguatamente vigilato sull'esecuzione dell'esercizio o ha sottoposto l'allievo ad un esercizio eccessivamente complesso o gli ha suggerito modalità esecutive non corrette – vi sarebbe comunque anche responsabilità del titolare che, ai sensi dell'art. 1228 c.c., risponde del danno causato dai propri ausiliari.

La responsabilità dell'istruttore che è, in una certa misura, di natura secondaria rispetto a quella della palestra, è qualificata dalla più recente giurisprudenza come di natura contrattuale ancorché fra tale figura e quella dell'allievo non si sia direttamente concluso alcun contratto. Il rapporto viene ricondotto al cosiddetto "contatto sociale" che implica a carico dell'istruttore l'obbligo di adottare tutte quelle cautele "necessarie idonee a tutelare l'incolumità fisica degli atleti che praticano la specifica disciplina".

Per quanto attiene il danno risarcibile, a seguito di infortunio in palestra e analogamente a quanto avviene per i sinistri automobilistici, l'infortunato avrà diritto sia al risarcimento del danno biologico sia di quello morale, oltre, ovviamente, alla rifusione di tutte le spese mediche e non affrontate in conseguenza dell'evento lesivo.

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Vedi anche

Domande frequenti

Quali sono i requisiti normativi per praticare il massaggio non terapeutico in palestra?

Per praticare il massaggio non terapeutico in palestra occorre rispettare specifici requisiti normativi che includono formazione professionale certificata, registrazione presso le autorità competenti, copertura assicurativa adeguata e rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per i centri benessere.

Che differenza c'è tra massaggio terapeutico e non terapeutico dal punto di vista legale?

Il massaggio terapeutico è riservato a fisioterapisti e personale sanitario abilitato, mentre il massaggio non terapeutico (rilassante, sportivo, estetico) può essere praticato da operatori qualificati senza laurea sanitaria, purché non si configuri come trattamento medico o riabilitativo.

Quali responsabilità hanno le palestre per gli infortuni durante i massaggi?

Le palestre rispondono civilmente e penalmente per infortuni causati da carenze organizzative, mancata vigilanza o personale non qualificato. È fondamentale garantire operatori formati, ambienti sicuri e copertura assicurativa per tutelare sia la struttura che i clienti.

È obbligatoria l'assicurazione per chi pratica massaggi non terapeutici?

Sì, la copertura assicurativa di responsabilità civile è obbligatoria per operatori e strutture che offrono massaggi non terapeutici. L'assicurazione garantisce la solvibilità risarcitoria in caso di danni accidentali ai clienti durante i trattamenti.

Cosa rischia penalmente chi pratica massaggi senza requisiti?

Chi pratica massaggi senza i requisiti normativi può incorrere nel reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) in caso di infortuni, procedibile a querela entro 3 mesi. Inoltre, può configurarsi esercizio abusivo della professione se si effettuano trattamenti di competenza sanitaria.

Quali controlli igienico-sanitari devono rispettare i centri che offrono massaggi?

I centri devono rispettare rigorose norme igienico-sanitarie: sterilizzazione degli strumenti, sanificazione degli ambienti, uso di materiali monouso quando necessario, registrazione dei trattamenti e formazione del personale sulle procedure di sicurezza e igiene.

Come tutelarsi legalmente quando si aprono servizi di massaggio in palestra?

Per tutelarsi legalmente occorre: verificare i requisiti normativi locali, assumere personale qualificato e certificato, stipulare assicurazioni adeguate, implementare protocolli di sicurezza, mantenere documentazione completa e aggiornarsi costantemente sulle normative di settore.

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