Questo articolo esplora i profili di responsabilità delle palestre e degli istruttori in caso di infortuni, evidenziando quando possono essere chiamati a rispondere sia penalmente che civilmente. Si sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza delle strutture e delle attività svolte, e si discute l'utilità di una polizza assicurativa per coprire eventuali responsabilità civili.
RESPONSABILITA' DELLA PALESTRA E DELL'ISTRUTTORE IN CASO DI INFORTUNIO
Premessa
Il presente articolo intende trattare in termini genarali i profili di responsabilità della palestra e dell'istruttore in caso di infortunio dell'iscritto. La trattazione non consentirà una analisi compiuta della amplissima casistica esistente ma fornirà criteri di crattere generale che possano essere utili al praticante come al gestore della palestra o all'istruttore per comprendere quando possa essere chiamato a rispondere. Si tratterà sia dei profili di responsabilità penale sia dei profili di responsabilità civile dal momento che entrambi possono essere interessati in caso di infortunio.
E' bene, in ogni caso, sottolineare sin d‘ora che non tutti gli infortuni che si verificano in palestra coinvolgono la responsabilita' della struttura e/o dell'istruttore dal momento che alcuni di essi possono avere natura del tutto accidentale o dipendere da responsabilità esclusiva e diretta dell'atleta. Vi sarà responsabilità con i conseguenti obblighi risarcitori solo laddove vi siano delle carenze di natura strutturale-organizzativa o non si sia adempiuto correttamente agli obblighi di vigilanza sulle attività che vengono svolte.
Anche nel caso in cui la struttura non sia fornita di una polizza assicurativa a copertura della propria responsabilità civile, in ipotesi di infortunio causato da carenze organizzative o comunque attribuibile a responsabilità della palestra, tale ultima sarà comunque tenuta a risarcire l’infortunato. In tal caso però non vi sarebbe alcuna garanzia circa la capienza patrimoniale e la concreta risarcibilità del sinistro. Ecco che la polizza a copertura della responsabilità civile della palestra essa servirà a tenere indenne la struttura ed i propri dipendenti, sotto il profilo patrimoniale ed al contempo a garantire all’infortunato che vi sia solvibilità risarcitoria.
La responsabilità della struttura e dei suoi ausiliari
La struttura ed i propri ausiliari – siano essi personale dipendente o istruttori a partita iva – debbono garantire che le attività si svolgano in sicurezza in locali adeguati.
Nella consapevolezza di non potere individuare tutti i possibili infortuni che generano responsabilità in capo alle figure sopra menzionate mi limiterò nel prosieguo, in via esemplificativa, ad alcuni esempi di infortuni frequentemente ricorrenti: l'iscritto che si infortuni alla caviglia per avere messo il piede in una sconnessione della pavimentazione o uscito dalle docce per la presenza di acqua ed una pavimentazione non idonea, l'infortunio causato dalla vetustà o mancata manutenzione di un macchinario da cui si stacchi improvvisamente un cavo durante l'esecuzione di un esercizio, l'infortunio verificatosi durante un corso nell'esecuzione di un esercizio per il quale il corsista non abbia adeguata preparazione.
I banali esempi appena menzionati evidenziano però tutti potenziali situazioni nelle quali la struttura può essere chiamata a rispondere per non avere adeguatamente garantito la sicurezza delle strutture e delle attività svolte. Nell'ultimo esempio – quello dell'esecuzione di un esercizio eccessivamente difficile in rapporto al grado di preparazione dell'iscritto – potrà esserci da un lato responsabilità dell'istruttore del corso per non aver adeguatamente valutato il livello del corsista e non avere adeguatamente vigilato sull'esecuzione dell'esercizio e dall’altro responsabilità della struttura nella misura in cui l’istruttore scelto non sia tencicamente idoneo e adeguatamente qualificato. Ovviamente è bene evidenziare che quanto affermato in via generale andrà però calato nella realtà concreta del singolo caso e delle specifiche modalità con le quali l'infortunio si è verificato.
I profili penali.
Per quanto attiene i profili di responsabilità penale, che possono coinvolgere sia la struttura, nella persona del suo legale rappresentante, sia l’istruttore, sia esso dipendente o collaboratore a partita iva, il reato di interesse è quello di lesioni personali colpose cui all’art. 590 del codice penale. Tale reato, anche nel caso in cui si tratti di lesioni gravi o gravissime, è procedibile a querela della persona offesa. Ciò implica che, affinché si instauri un procedimento penale, è necessario che l’infortunato presenti entro 3 mesi dall’evento, espresso atto di querela. In difetto non sarà avviato alcun procedimento penale.
Tuttavia si sottolinea come la strada penale non sia sempre consigliata e consigliabile e sia da riservare solo a situazioni che effettivamente lo meritino. Ciò potrà verificarsi, ad esempio, quando a seguito di un infortunio che si presume si sia verificato per carenze della struttura o dei propri ausiliari, si provveda a segnalare l’accaduto (preferibilmente con comunicazione formale a mezzo raccomandata) e ci si trovi di fronte ad un atteggiamento ostruzionistico e non collaborativo. In tale caso la querela potrà rivelarsi uno strumento di tutela utile e finalizzato non tanto ad ottenere una condanna del/dei responsabile/i quanto a stimolare una soluzione risarcitoria a fronte della rimessione della querela.
La giurisprudenza penale in tema di infortuni sportivi è difatti assai meno ricca di quella civile. Ci si limita qui a riportare in estrema sintesi un paio di pronunce interessanti.
La prima e più recente è la sentenza n. 31734 della Cassazione Penale che riguarda la vicenda di un allenatore tecnico della nazionale italiana di Tae Kwon Do imputato del reato di cui all’art. 590 c.p. perché per “imprudenza, imperizia e negligenza, durante l’allenamento degli atleti della nazionale, ometteva di far indossare all’atleta L.G. il caschetto di protezione, con la conseguenza che questi, scivolando a terra durante un allenamento faccia a faccia con altro atleta, sbatteva in terra la testa, riportando la frattura occipitale ed una emorragia cerebrale, lesioni personali gravi che richiedevano una craniotomia parieto-occipitale sinistra e dalle quali derivava una malattia che metteva in pericolo la vita della persona offesa, determinandone anche l’indebolimento permanente dell’udito e la persistente presenza di anomalie elettriche corticali encefaliche“.
Ancorché l’imputato sia infine andato esente da responsabilità per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione, sono emersi incontrovertibilmente profili di penale responsabilità da cui è derivata la condanna al risarcimento del danno in favore della persona offesa.
In merito alla predetta responsabilità vi è un passaggio assolutamente chiaro della sentenza citata che, brevemente, riporto: “l’allenatore di una disciplina sportiva è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40 c.p., comma 2, a tutela dell’incolumità degli atleti, sia in forza del principio del neminem laedere sia, quando ci si trovidi fronte ad una attività da qualificarsi pericolosa, ai sensi dell’art 2050 c.c. Ne discende che l’omessa adozione di accorgimenti e cautele idonei al suddetto scopo in presenza die quali l’incidente non si sarebbe verificato od avrebbe cagionato pregiudizio meno grave per l’incolumità fisica dell’atleta, costituiscono altrettante cause dell’evento“.
In altre parole il comportamento dell’allenatore, garante della salute e dell’incolumità degli atleti, è rimproverabile per non avere adeguatamente vigilato sull’allenamento e, in misura maggiore, per non aver fatto adottare quelle cautele (principalmente l’adozione del caschetto) che, peraltro, sono d’uso.
Un’altra pronucia interessante è la sentenza 29430 sempre della Cassazione Penale che annulla una sentenza assolutoria resa dal Giudice di Pace di Gonzaga. Il caso riguarda l’infortunio occorso ad una allieva di un corso di minivolley avvenuto durante un esercizio di sospensione e traslocazione alla scala orizzontale, affissa al muro all’altezza di due metri da terra, senza che fosse stato posizionato alcun materassino di protezione. Imputati per il reato di cui all’art. 590 c.p. erano l’istruttrice di minivolley ed il legale rappresentante della società sportiva. Alla prima era contestato di non avere adottato idonee misure di prevenzione (nel caso specifico la collocazione del materassino di protezione peraltro in dotazione alla palestra) ed al secondo veniva contestata l’omessa vigilanza sul corso. Il Giudice di pace assolveva il dirigente sulla base del fatto che non potesse essergli mosso alcun addebito di responsabilità poiché aveva affidato il corso ad una persona tecnicamente qualificata ed aveva fornito una palestra adeguatamente attrezzata e l’insegnante sulla base di una non corretta lettura dell’esimente dell’esercizio dell’attività sportiva, ritenendo che l’adozione della protezione del materassino non fosse indispensabile per la sicurezza die piccoli allievi e che l’infortunio si fosse verificato per un’imprudenza della bambina.
La Corte di Cassazione in merito alla responsabilità dell’insegnante stabilisce che: “La lesione riportata dalla parte lesa a seguito della sua caduta dall’attrezzo, sul quale stava eseguendo un esercizio ginnico, costituì, invero, la prevedibile evoluzione della situazione di pericolo creata dalla prevenuta a causa dell’omesso posizionamento del materassino di protezione, di cui la palestra era dotata e la cui utilizzazione avrebbe consentito che l’esercizio stesso, il quale per le sue modalità di esecuzione presentava evidenti rischi, venisse svolto in condizioni di sicurezza…Tale rischio assolutamente prevedibile nonché ben prevenibile ….poteva certamente essere evitato…L’accaduto non è, dunque, ascrivibile a mera fatalità, bensì alla condotta colposa della prevenuta…“.
I profili civilistici.
Ma veniamo ora all’analisi dei profili di responsabilità civilistica delle figure sopra menzionate.
All’atto dell’iscrizione in palestra si conclude con l’iscritto un vero e proprio contratto che, dietro il pagamento di una somma di denaro, garantisce la fruizione della palestra in un contesto di sicurezza delle struttu
re e di competenza tecnica del personale impiegato. Il titolare della palestra si assume pertanto una serie di obbligazioni che, in caso di inadempimento, integreranno profili di responsabilità per inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c. Ciò accade anche nel caso di infortunio verificatosi all’interno della palestra. L’infortunato, qualora la vicenda non si definisca bonariamente, dovrà agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno. Trattandosi di responsabilità contrattuale avrà l’esclusivo onere di dimostrare che il danno si è verificato nel corso dell’attività fisica e nei locali della palestra. Il titolare della palestra potrà invece andare esente da responsabilità se riuscirà a provare che l’infortunio si è verificato accidentalmente, per esclusivo comportamento imprudente del cliente e non per cause imputabili alla palestra e/o all’istruttore.
Difatti anche qualora l’infortunio dipendesse in via esclusiva da comportamento dell’istruttore che – per esempio non ha adeguatamente vigilato sull’esecuzione dell’esercizio o ha sottoposto l’allievo ad un esercizio eccessivamente complesso o gli ha suggerito modalità esecutive non corrette – vi sarebbe comunque anche responsabilità del titolare che, ai sensi dell’art. 1228 c.c., risponde del danno causato dai propri ausiliari.
La responsabilità dell’istruttore che è, in una certa misura, di natura secondaria rispetto a quella della palestra, è qualificata dalla più recente giurisprudenza come di natura contrattuale ancorché fra tale figura e quella dell’allievo non si sia direttamente concluso alcun contratto. Il rapporto viene ricondotto al cosiddetto “contatto sociale” che implica a carico dell’istruttore l’obbligo di adottare tutte quelle cautele “necessarie idonee a tutelare l’incolumità fisica degli atleti che praticano la specifica disciplina”.
Per quanto attiene il danno risarcibile, a seguito di infortunio in palestra e analogamente a quanto avviene per i sinistri automobilistici, l’infortunato avrà diritto sia al risarcimento del danno biologico sia di quello morale, oltre, ovviamente, alla rifusione di tutte le spese mediche e non affrontate in conseguenza dell’evento lesivo.