L'articolo analizza le diverse forme giuridiche disponibili per aprire una palestra o centro sportivo, evidenziando vantaggi e limiti di ciascuna opzione. Viene esaminata in particolare l'associazione sportiva dilettantistica, oggi prevalente per i benefici fiscali offerti, insieme alle alternative della società sportiva dilettantistica e della società commerciale tradizionale.
Introduzione
Il presente articolo si propone di fornire un sintetico quadro d'insieme circa le possibili forme giuridiche utilizzabili da chi intenda aprire una palestra od un centro sportivo. La scelta del modello societario è un momento estremamente delicato poiché avrà conseguenze rilevanti sulla vita e sulla gestione della società/associazione.
L'analisi inizierà con la forma giuridica oggi prevalente, in special modo in realtà di piccole o medie dimensioni e non facenti parte di grandi network, che è quella dell'associazione sportiva dilettantistica.
Tale ultima, difatti, offre un ampio numero di vantaggi e agevolazioni, pur a fronte di alcuni inevitabili limiti. La critica forse maggiore che può essere mossa oggi a questa vantaggiosa opzione è che la stessa venga spesso adottata quale soluzione quasi "automatica" ed oltre i limiti che le sono connaturati.
La sintetica trattazione che segue non intende in alcun modo sostituirsi agli imprescindibili approfondimenti con i professionisti di riferimento - da individuarsi principalmente nelle figure del commercialista e dell'avvocato – che dovranno valutare tutti gli elementi concreti del singolo caso.
L'Associazione Sportiva Dilettantistica
Bisogna innanzitutto considerare che le associazioni sportive possono essere di due tipi: associazioni prive di personalità giuridica ai sensi dell'art. 36 e ss. del c.c. e associazioni con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del DPR 361/2000. Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica sarà necessario richiedere l'iscrizione nel Registro delle imprese.
La differenza più rilevante fra associazioni riconosciute e non riguarda l'autonomia patrimoniale. Nell'associazione riconosciuta vi sarà una autonomia patrimoniale perfetta. Ciò significa che il patrimonio dei componenti dell'associazione sarà completamente separato dal patrimonio dell'ente. Delle obbligazioni contratte dall'ente non saranno mai chiamati a rispondere gli associati con il loro patrimonio personale.
Le associazioni non riconosciute, invece, avranno una autonomia patrimoniale imperfetta, il che significa che risponderanno dei debiti dell'associazione anche i soggetti che hanno agito per conto della stessa.
Costituzione dell'ASD
Per costituire una ASD, sia essa con o senza personalità giuridica, per prima cosa è necessario redigere un atto costitutivo ed uno statuto.
Nello statuto dovranno essere inderogabilmente recepite, fra le altre, le seguenti regole:
- obbligo di inserire nella denominazione sociale la finalità sportiva e la dizione dilettantistica
- assenza di fini di lucro
- divieto di distribuire utili tra i soci
- rispetto del principio di democrazia interna
- devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento
- obbligo di conformarsi alle norme alle direttive del CONI nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e dell'ente di promozione sportiva a cui ci si affilia
A seguito della redazione di tali documenti, sottoscritti dal Presidente dell'associazione, è necessario registrare l'atto costitutivo e lo statuto. Oltre alla registrazione occorrerà richiedere il codice fiscale/partita IVA, poiché in mancanza l'associazione non godrà dei benefici previsti dalla normativa per gli enti non commerciali.
Il passo successivo è la richiesta di affiliazione ad un Ente di Promozione Sportiva o Federazione. Come ultimo step si deve procedere alla iscrizione nel registro del CONI.
Agevolazioni fiscali
Ciò è obbligatorio per tutte le associazioni che si costituiscono nella forma dilettantistica e che vogliano beneficiare delle agevolazioni fiscali fra le quali, in estrema sintesi e senza alcuna pretesa di completezza:
- determinazione forfettaria del reddito imponibile
- un sistema forfettario per la determinazione dell'IVA
- l'esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili
- l'esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione
La gestione semplificata dell'associazione, unitamente ai numerosi benefici fiscali portano spesso a considerare esclusivamente i vantaggi di tale scelta dimenticando che però, qualora si voglia trarre un utile economico diretto dall'esercizio dell'attività, sarà opportuno invece orientarsi verso altra forma societaria, atteso il divieto di ripartizione degli utili fra i soci e l'obbligo di reimpiego dello stesso nell'attività.
Altre forme societarie
Altra forma giuridica possibile, seppur con frequenza minore rispetto a quella dell'associazione sportiva dilettantistica, è quella della società sportiva dilettantistica che potrà avere la forma della società di capitali o della società cooperativa. La differenza sostanziale rispetto ad una normale società di capitali è l'assenza di fini di lucro (quindi di distribuzione di utili tra soci).
Anche la società sportiva dilettantistica, a tali condizioni, potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui si è menzionato sopra.
Infine, qualora non si abbia interesse ad accedere ai benefici fiscali riservati alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche e soprattutto qualora si voglia fare della palestra/centro sportivo una attività economica redditizia, si potrà utilizzare lo schema di una normale società commerciale. Difatti, a fronte delle rinuncia alle numerose agevolazioni fiscali, non vi sarà però alcun divieto di distribuzione di utili fra i soci.