La rivista scientifica italiana su fitness e movimento

Anno: 2015 Volume: 20153

L’infortunio in palestra: profili di responsabilità della struttura e risarcimento del danno

Abstract

Italiano

Il presente articolo analizza i profili di responsabilità civile e penale dei gestori di palestre e centri sportivi in caso di infortunio del cliente. Contrariamente alla concezione diffusa di responsabilità oggettiva, ogni caso deve essere valutato singolarmente secondo i parametri di responsabilità civile e penale. Il gestore deve garantire la sicurezza attraverso strutture conformi alla normativa, manutenzione adeguata e sorveglianza tramite istruttori qualificati. La responsabilità sussiste in caso di carenze strutturali, omessa vigilanza o inadeguata formazione del personale. Tuttavia, il gestore può essere esonerato dimostrando l'adozione di tutte le misure preventive necessarie e l'assenza di colpa. L'articolo fornisce esempi pratici di casi di responsabilità e non responsabilità, analizza gli aspetti probatori e descrive le procedure da seguire in caso di infortunio, inclusa la richiesta di risarcimento danni.

English

This article analyzes civil and criminal liability profiles of gym and sports center managers in case of client injury. Contrary to the widespread conception of strict liability, each case must be individually evaluated according to civil and criminal liability parameters. The manager must ensure safety through facilities compliant with regulations, adequate maintenance, and supervision by qualified instructors. Liability exists in cases of structural deficiencies, lack of supervision, or inadequate staff training. However, the manager can be exempted by demonstrating the adoption of all necessary preventive measures and absence of fault. The article provides practical examples of liability and non-liability cases, analyzes evidentiary aspects, and describes procedures to follow in case of injury, including damage compensation claims.

Keywords

Italiano

infortunio palestra, responsabilità civile, risarcimento danni, sicurezza centri sportivi, tutela legale fitness, negligenza istruttore, assicurazione palestra, diritti clienti

English

gym injury, civil liability, damage compensation, sports facility safety, fitness legal protection, instructor negligence, gym insurance, client rights

Gli infortuni in palestra non comportano automaticamente responsabilità del gestore, ma richiedono una valutazione caso per caso dei profili di colpa e negligenza. Il titolare deve garantire sicurezza strutturale e adeguata vigilanza, mentre l'onere della prova in ambito civilistico grava principalmente sulla struttura sportiva che deve dimostrare l'adozione di tutte le misure preventive necessarie.

Introduzione

Tema sempre attuale per chi frequenti palestre e, più genericamente, centri sportivi è quello delle responsabilità e dei conseguenti obblighi risarcitori del titolare/gestore di tali centri per eventuali infortuni del cliente. Nella presente trattazione si cercheranno di evitare tecnicismi giuridici per cercare di ricostruire, anche con qualche esempio pratico, un quadro sintetico ed utile, senza pretesa di completezza.

Premetto che è molto diffusa la concezione che il responsabile del centro sia sempre tenuto a rispondere per qualsiasi evento infortunistico che riguardi il cliente e che sussista, cioè, una responsabilità oggettiva dello stesso. In realtà, come vedremo, tale concezione è errata: bisogna infatti valutare ogni singolo infortunio per poter stabilire se il titolare/gestore, unitamente ad eventuali altre figure che operano nella palestra, sia tenuto a risponderne. Ciò secondo gli ordinari parametri di responsabilità esistenti in ambito civile e penale – che verranno in questa sede affrontati in maniera sintetica e incidentale. Si deve difatti tener in conto che l'infortunio del cliente della palestra potrà comportare, oltre all'obbligo risarcitorio di natura civilistica, anche la responsabilità penale per il reato di lesioni personali colpose di cui all'art. 590 c.p. o, nei casi più gravi, di cui all'art. 589 c.p. per il reato di omicidio colposo.

Profili di responsabilità del gestore della palestra

Il responsabile della palestra/centro sportivo deve garantire la sicurezza dei clienti: le attività devono, cioè, svolgersi in ambienti che rispettano la normativa in tema di sicurezza utilizzando attrezzature e macchinari idonei. È, altresì, compito del gestore verificare che tale sicurezza venga mantenuta nel tempo attraverso una corretta manutenzione delle strutture e dei macchinari ed un adeguamento degli stessi ai mutamenti normativi nel frattempo intervenuti. Inoltre il gestore dovrà garantire adeguata sorveglianza sulle attività per il tramite di istruttori con adeguata formazione: dell'operato di tali istruttori potrà infatti essere chiamato a rispondere direttamente, ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, qualora si verifichino infortuni dettati da omessa vigilanza dell'istruttore in quanto suo collaboratore/dipendente (in questo caso la responsabilità del titolare/gestore si affianca a quella dell'istruttore, essendo i due soggetti solidalmente responsabili nei confronti dell'infortunato).

Esempi pratici di responsabilità

Ma passiamo ora a qualche esempio di carattere pratico: si pensi ad una attività di gruppo che si svolge all'interno di una sala ove vi siano delle sconnessioni nel pavimento e un corsista inciampi e si procuri una lesione ai legamenti o ad una attività svolta in locali inadeguati per dimensioni in cui il corsista venga urtato da altro corsista e cada fratturandosi il polso o all'utilizzo di una lat machine con cavo gravemente usurato che si rompa durante l'esecuzione dell'esercizio, facendo cadere la barra in testa al cliente. Questi sono casi nei quali sussiste un'evidente responsabilità del gestore, che non ha assicurato una struttura idonea ove svolgere l'attività sportiva.

Si possono fare anche altri esempi. Si pensi a quello dell'istruttore che faccia eseguire al cliente lo squat con un carico decisamente superiore al proprio limite, procurandogli uno strappo muscolare alla schiena o alla sottoposizione di un corsista, con problemi cardiaci, ad una attività ad intensità eccessiva che gli procuri un malore. In questi casi sussiste responsabilità diretta dell'istruttore e anche del gestore, in quanto il secondo dovrà rispondere dell'operato del proprio collaboratore/dipendente.

Casi di esclusione della responsabilità

Vi sono, invece, una pluralità di altre situazioni nelle quali il titolare/gestore non è responsabile in quanto ha fatto tutto ciò che è in suo potere per prevenire o comunque evitare l'infortunio. Si pensi, ad esempio, al cliente che si procuri uno strappo muscolare da sovrallenamento o per avere deciso di utilizzare un carico di pesi superiore al proprio limite o ancora all'infortunio occorso durante una lezione di boxe in occasione di uno sparring fra allievi di pari livello. In tali casi, ritenere automaticamente responsabile il gestore o l'istruttore significherebbe attribuirgli una responsabilità di natura oggettiva (che prescinde cioè da una colpa effettiva); egli andrà semmai esente da responsabilità se dimostrerà, rispettivamente, di avere predisposto ed attuato, all'interno del centro sportivo, ogni idonea misura di prevenzione degli infortuni e/o di avere vigilato adeguatamente avendo sconsigliato, tramite l'istruttore, di effettuare l'esercizio con quelle modalità che hanno poi causato l'infortunio.

Aspetti probatori

Da un punto di vista probatorio, in ambito civilistico, l'onere della prova grava maggiormente sulla palestra, nel senso che all'infortunato sarà sufficiente provare che l'infortunio si è verificato all'interno della stessa, mentre sarà il gestore a dover dimostrare l'assenza di colpa derivante dall'adozione delle misure di prevenzione e da una adeguata sorveglianza sulle attività. Difatti, come già detto sopra, il titolare/gestore della palestra - oltre a rispondere di eventuali carenze strutturali - risponde anche per l'omessa vigilanza da parte degli istruttori (culpa in vigilando) specialmente quando si tratta di attività non libere, come ad esempio quella che si svolge in sala pesi, o che riguardano bambini.

Procedure in caso di infortunio

Cosa accade quando si verifica un infortunio nel quale si ritiene che la palestra sia responsabile? In tale caso, la prima cosa da fare è farsi visitare dal pronto soccorso per avere un primo referto circa natura ed entità del danno riportato. Dopo di che si può indirizzare una diffida alla palestra nella quale si formula una prima richiesta di risarcimento dell'infortunio. Tale ultima viene tendenzialmente formulata in termini generici: difficilmente si può già avere contezza delle precise conseguenze dell'infortunio e delle spese da sostenere per visite mediche, ecc.

Con ogni probabilità la palestra è coperta da una polizza per la propria responsabilità civile, che viene attivata nel momento in cui il titolare/gestore riceve una richiesta risarcitoria che non ritiene manifestamente infondata. La presenza o meno di una polizza RC ha tuttavia una rilevanza limitata per l'infortunato. Difatti, qualora la palestra non abbia copertura assicurativa o la stessa non sia valida (es. mancato pagamento del premio o mancato rinnovo), questo non fa venire meno la responsabilità della palestra e l'obbligo di risarcire il danno.

Azioni legali

In caso di inerzia della palestra a fronte della diffida, si può valutare se agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito. Oltre alla sede civile, che è quella naturale per ottenere il risarcimento, si potrà anche agire in ambito penale presentando una querela per il reato di lesioni colpose. Gli ambiti penale e civile potranno anche essere azionati simultaneamente. Per quanto attiene quello penale per la querela vi è un termine perentorio di 3 mesi dalla verificazione del sinistro. In ogni caso si potrà sempre decidere in seguito di ritirare la querela a fronte dell'intervenuto risarcimento del danno da parte della palestra.

Qualora il frequentatore della palestra subisca invece un infortunio che non coinvolga la responsabilità della palestra e che si sia verificato, ad esempio, per suo comportamento imprudente, non potrà legittimamente essere indirizzata alcuna richiesta di risarcimento al titolare/gestore della stessa. Non è escluso però (ciò accade, ad esempio, nell'ipotesi di iscrizione ad una struttura che sia affiliata al CONI od a qualche ente di promozione sportiva che fa capo allo stesso) che, all'atto dell'iscrizione in palestra, all'interno della quota sia compresa una piccola polizza a copertura degli infortuni indipendentemente dal fatto che gli stessi siano ascrivibili a responsabilità del titolare/gestore del centro o a proprio comportamento incauto dell'infortunato. In tale caso si potrà ottenere un risarcimento biologico e materiale in suo favore da parte del gestore della struttura.

Giurisprudenza di riferimento

Riporto qui brevemente un altro caso giurisprudenziale affrontato da una recente pronuncia della Cassazione Penale che si è occupata della responsabilità dell'istruttore per un infortunio occorso ad un atleta di taekwondo. La sentenza affronta in maniera molto chiara la responsabilità dell'istruttore e l'obbligo di vigilanza che egli ha sull'attività degli allievi. Benché si tratti di un allenamento relativo ad attività agonistica, i principi valgono anche per l'ambito amatoriale e ludico.

La vicenda, affrontata nella sentenza 31734/2014, riguarda l'allenatore tecnico della nazionale italiana della predetta disciplina, imputato per il reato di lesioni personali colpose di cui all'art. 590 c.p., per aver omesso con imprudenza, imperizia e negligenza, di far indossare ad un atleta durante gli allenamenti il caschetto di protezione con la conseguenza che questi, scivolando, riportava lesioni gravissime con postumi permanenti.

Si riporta qui in sintesi un passaggio della pronuncia: "L'allenatore di una disciplina sportiva è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40 cod. pen., comma 2 a tutela della incolumità degli atleti, sia in forza del principio del 'neminem laedere', sia, quando ci si trovi di fronte ad una attività da qualificarsi pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. Ne discende che l'omessa

Tuttavia, la copertura sarà piuttosto limitata e bisognerà valutare, prima di avanzare richieste risarcitorie, quali sinistri siano coperti e con che franchigie.

Ma venendo ora ad alcuni esempi reali, un'interessante pronuncia giurisprudenziale, benché non recentissima, resa in ambito civile (Cassazione 858/2008) ha affrontato il caso del frequentatore di una palestra infortunatosi su una cyclette a causa dello sganciamento del fermo del sellino ed ha confermato il risarcimento del danno a carico del centro sportivo. In tali casi, tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che "l'adozione di accorgimenti e cautele idonei al suddetto scopo in presenza dei quali l'incidente non si sarebbe verificato od avrebbe cagionato pregiudizio meno grave per l'incolumità fisica dell'atleta, costituiscono altrettante cause dell'evento".

I principi enunciati in sentenza valgono anche per l'istruttore della palestra che, indipendentemente dal fatto che sovraintenda ad attività pericolose o no, è tenuto a vigilare circa lo svolgimento in piena sicurezza delle stesse ed in ambienti idonei ove non vi siano fonti di pericolo.

Bibliografia

  1. Cassazione 858/2008
  2. sentenza 31734/2014

Vedi anche

Domande frequenti

La palestra è sempre responsabile se mi infortuno durante l'allenamento?

No, non esiste responsabilità automatica. La palestra risponde solo se l'infortunio è causato da carenze strutturali, macchinari difettosi o mancanza di sorveglianza qualificata. Se l'infortunio deriva da comportamento imprudente del cliente, la struttura non è responsabile.

Di cosa deve rispondere il gestore di una palestra per garantire la sicurezza?

Il gestore deve garantire strutture sicure, macchinari adeguati e sorveglianza qualificata. Inoltre, secondo l'articolo 2049 del codice civile, risponde anche dell'operato degli istruttori dipendenti durante lo svolgimento delle loro mansioni.

Cosa devo fare immediatamente dopo un infortunio in palestra?

È fondamentale recarsi al pronto soccorso per ottenere documentazione medica dell'infortunio, anche se sembra lieve. Successivamente, inviare una diffida formale alla struttura per richiedere il risarcimento danni, conservando tutte le prove dell'incidente.

Su chi grava l'onere della prova in caso di infortunio in palestra?

In ambito civilistico, l'onere della prova grava principalmente sulla struttura sportiva, che deve dimostrare di aver adottato tutte le misure preventive necessarie per garantire la sicurezza dei clienti.

L'istruttore può essere ritenuto responsabile di un infortunio del cliente?

Sì, l'istruttore può essere responsabile se l'infortunio deriva da negligenza o inadeguata supervisione. Tuttavia, il gestore della palestra risponde civilmente dell'operato dei propri dipendenti secondo il principio della responsabilità indiretta.

Quali sono i casi più comuni in cui la palestra è ritenuta responsabile?

La palestra è tipicamente responsabile per: macchinari difettosi o mal mantenuti, superfici scivolose, mancanza di sorveglianza qualificata, istruzioni inadeguate sull'uso degli attrezzi, carenze strutturali dell'impianto.

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