La rivista scientifica italiana su fitness e movimento

Anno: 2015 Volume: 20153

L’infortunio in palestra: profili di responsabilità della struttura e risarcimento del danno

Abstract

Italiano

Il presente articolo esamina i profili di responsabilità civile e penale del titolare e gestore di una palestra o centro sportivo in caso di infortuni occorsi ai clienti durante lo svolgimento delle attività. L'analisi evidenzia come non sussista una responsabilità oggettiva automatica in capo al gestore, essendo necessaria una valutazione caso per caso dell'evento lesivo. Vengono identificate le principali fonti di responsabilità: inadeguatezza strutturale degli impianti, mancata manutenzione delle attrezzature, omessa vigilanza da parte degli istruttori (culpa in vigilando) ai sensi dell'art. 2049 c.c. e condotta imprudente degli stessi. Attraverso esempi pratici, l'articolo distingue le situazioni in cui il gestore è responsabile da quelle in cui l'infortunio è ascrivibile al comportamento autonomo del cliente. Viene inoltre affrontato il tema dell'onere della prova in ambito civilistico, della copertura assicurativa RC, delle modalità di presentazione della richiesta risarcitoria e dei termini per l'azione penale per lesioni colpose. L'articolo fornisce indicazioni operative per la tutela dei diritti dell'infortunato e per la corretta gestione del rischio da parte delle strutture sportive.

English

This article examines the civil and criminal liability profiles of the owner and manager of a gym or sports centre in the event of injuries sustained by clients during activities. The analysis highlights that there is no automatic strict liability on the part of the manager, as a case-by-case assessment of each injury event is required. The main sources of liability are identified as: structural inadequacy of the facilities, failure to maintain equipment, failure to supervise by instructors (culpa in vigilando) pursuant to art. 2049 of the Italian Civil Code, and negligent conduct by staff. Through practical examples, the article distinguishes situations in which the manager bears responsibility from those in which the injury is attributable to the client's own autonomous behaviour. The article also addresses the burden of proof in civil proceedings, civil liability insurance coverage, procedures for submitting compensation claims, and deadlines for criminal action for negligent bodily harm. Operational guidance is provided for the protection of injured parties' rights and for appropriate risk management by sports facilities.

Keywords

Italiano: infortunio palestra, responsabilità civile, risarcimento danni, sicurezza centri sportivi, tutela legale fitness, negligenza istruttore, assicurazione palestra, diritti clienti, culpa in vigilando, sicurezza degli impianti sportivi, lesioni colpose, risarcimento del danno, responsabilità civile sportiva, infortunio in palestra

Inglese: gym injury, civil liability, damage compensation, sports facility safety, fitness legal protection, instructor negligence, gym insurance, client rights, culpa in vigilando, sports facility safety, negligent bodily harm, damage compensation, sports civil liability, gym injury

L'articolo analizza le responsabilità legali delle palestre in caso di infortuni dei clienti, chiarendo che non esiste una responsabilità oggettiva automatica del gestore. La responsabilità del titolare o degli istruttori dipende dalla dimostrazione di negligenza o mancata adozione di misure di sicurezza adeguate. In caso di infortunio, il cliente deve provare l'evento, mentre la palestra deve dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni necessarie per evitare incidenti.

L’infortunio in palestra: profili di responsabilità della struttura e risarcimento del danno

(Flavio Volontà)

Tema sempre attuale per chi frequenti palestre e, più genericamente, centri sportivi è quello delle responsabilità e dei conseguenti obblighi risarcitori del titolare/gestore di tali centri per eventuali infortuni del cliente. Nella presente trattazione si cercheranno di evitare tecnicismi giuridici per cercare di ricostruire, anche con qualche esempio pratico, un quadro sintetico ed utile, senza pretesa di completezza.

Premetto che è molto diffusa la concezione che il responsabile del centro sia sempre tenuto a rispondere per qualsiasi evento infortunistico che riguardi il cliente e che sussista, cioè, una responsabilità oggettiva dello stesso. In realtà, come vedremo, tale concezione è errata: bisogna infatti valutare ogni singolo infortunio per poter stabilire se il titolare/gestore, unitamente ad eventuali altre figure che operano nella palestra, sia tenuto a risponderne. Ciò secondo gli ordinari parametri di responsabilità esistenti in ambito civile e penale – che verranno in questa sede affrontati in maniera sintetica e incidentale. Si deve difatti tener in conto che l’infortunio del cliente della palestra potrà comportare oltre all’obbligo risarcitorio, di natura civilistica, anche la responsabilità penale per il reato di lesioni personali colpose di cui all’art. 590 c.p. o, nei casi più gravi, di cui all’art. 589 c.p. per il reato di omicidio colposo.

Il responsabile della palestra/centro sportivo deve garantire la sicurezza dei clienti: le attività devono, cioè, svolgersi in ambienti che rispettano la normativa in tema di sicurezza utilizzando attrezzature e macchinari idonei. E’, altresì, compito del gestore verificare che tale sicurezza venga mantenuta nel tempo attraverso una corretta manutenzione delle strutture e dei macchinari ed un adeguamento degli stessi ai mutamenti normativi nel frattempo intervenuti. Inoltre il gestore dovrà garantire adeguata sorveglianza sulle attività per il tramite di istruttori con adeguata formazione: dell’operato di tali istruttori potrà infatti essere chiamato a rispondere direttamente, ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, qualora si verifichino infortuni dettati da omessa vigilanza dell’istruttore in quanto suo collaboratore/ dipendente (in questo caso la responsabilità del titolare/ gestore si affianca a quella dell’istruttore, essendo i due soggetti solidalmente responsabili nei confronti dell’infortunato).

Ma passiamo ora a qualche esempio di carattere pratico: si pensi ad una attività di gruppo che si svolge all’interno di una sala ove vi siano delle sconnessioni nel pavimento e un corsista inciampi e si procuri una lesione ai legamenti o ad una attività svolta in locali inadeguati per dimensioni in cui il corsista venga urtato da altro corsista e cada fratturandosi il polso o all’utilizzo di una lat machine con cavo gravemente usurato che si rompa durante l’esecuzione dell’esercizio facendo cadere la barra in testa al cliente. Questi sono casi nei quali sussiste un’evidente responsabilità del gestore, che non ha assicurato una struttura idonea ove svolgere l’attività sportiva. Si possono fare anche altri esempi. Si pensi a quello dell’istruttore che faccia eseguire al cliente lo squat con un carico decisamente superiore al proprio limite procurandogli uno strappo muscolare alla schiena o alla sottoposizione di un corsista, con problemi cardiaci, ad una attività ad intensità eccessiva che gli procuri un malore. In questi casi sussiste responsabilità diretta dell’istruttore e anche del gestore in quanto il secondo dovrà rispondere dell’operato del proprio collaboratore/dipendente.

Vi sono, invece, una pluralità di altre situazioni nelle quali il titolare/ gestore non è responsabile in quanto ha fatto tutto quanto in suo potere per prevenire o comunque evitare l’infortunio. Si pensi, ad esempio, al cliente che si procuri uno strappo muscolare da sovrallenamento o per avere deciso di utilizzare un carico di pesi superiore al proprio limite o ancora all’infortunio occorso durante una lezione di boxe in occasione di uno sparring fra allievi di pari livello. In tali casi ritenere automaticamente responsabile il gestore o l’istruttore significherebbe attribuirgli una responsabilità di natura oggettiva (che prescinde cioè da una colpa effettiva); egli andrà semmai esente da responsabilità se dimostrerà, rispettivamente, di avere predisposto ed attuato, all’interno del centro sportivo, ogni idonea misura di prevenzione degli infortuni e/o di avere vigilato adeguatamente avendo sconsigliato, tramite, l’istruttore di effettuare l’esercizio con quelle modalità che hanno poi causato l’infortunio.

Da un punto di vista probatorio, in ambito civilistico, l’onere della prova grava maggiormente sulla palestra nel senso che all’infortunato sarà sufficiente provare che l’infortunio si è verificato all’interno della stessa mentre sarà il gestore a dover dimostrare l’assenza di colpa derivante dall’adozione delle misure di prevenzione e da una adeguata sorveglianza sulle attività. Difatti, come già detto sopra, il titolare/ gestore della palestra - oltre a rispondere di eventuali carenze strutturali - risponde anche per l’omessa vigilanza da parte degli istruttori (c.d. culpa in vigilando) specialmente quando si tratta di attività non libere, come ad esempio quella che si svolge in sala pesi, o che riguardano bambini.

Cosa accade quando si verifica un infortunio nel quale si ritiene che la palestra sia responsabile?

In tale caso la prima cosa da fare è farsi visitare dal pronto soccorso per avere un primo referto circa natura ed entità del danno riportato. Dopo di che si può indirizzare una diffida alla palestra nella quale si formula una prima richiesta di risarcimento dell’infortunio. Tale ultima viene tendenzialmente formulata in termini generici: difficilmente si può già avere contezza delle precise conseguenze dell’infortunio e delle spese da sostenere per visite mediche ecc.

Con ogni probabilità la palestra è coperta da una polizza per la propria responsabilità civile, che viene attivata nel momento in cui il titolare/ gestore riceve una richiesta risarcitoria che non ritiene manifestamente infondata. La presenza o meno di una polizza RC ha tuttavia una rilevanza limitata per l’infortunato. Difatti qualora la palestra non abbia copertura assicurativa o la stessa non sia valida (es. mancato pagamento del premio o mancato rinnovo), questo non fa venire meno la responsabilità della palestra e l’obbligo di risarcire il danno.

In caso di inerzia della palestra a fronte della diffida si può valutare se agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito. Oltre alla sede civile, che è quella naturale per ottenere il risarcimento, si potrà anche agire in ambito penale presentando una querela per il reato di lesioni colpose. Gli ambiti penale e civile potranno anche essere azionati simultaneamente. Per quanto attiene quello penale per la querela vi è un termine perentorio di 3 mesi dalla verificazione del sinistro. In ogni caso si potrà sempre decidere in seguito di ritirare la querela a fronte dell’intervenuto risarcimento del danno da parte della palestra.

Qualora il frequentatore della palestra subisca invece un infortunio che non coinvolga la responsabilità della palestra e che si sia verificato, ad esempio, per suo comportamento imprudente, non potrà legittimamente essere indirizzata alcuna richiesta di risarcimento al titolare/ gestore della stessa. Non è escluso però (ciò accade, ad esempio, nell’ipotesi di iscrizione ad una struttura che sia affiliata al CONI od a qualche ente di promozione sportiva che fa capo allo stesso) che, all’atto dell’iscrizione in palestra, all’interno della quota sia compresa una piccola polizza a copertura degli infortuni indipendentemente dal fatto che gli stessi siano ascrivibili a colpa del centro sportivo. In tali casi, tuttavia, la copertura sarà piuttosto limitata e bisognerà valutare, prima di avanzare richieste risarcitorie, quali sinistri siano coperti e con che franchigie.

Ma venendo ora ad alcuni esempi reali una interessante pronuncia giurisprudenziale, benché non recentissima, resa in ambito civile (Cassazione 858/2008) ha affrontato il caso del frequentatore di una palestra infortunatosi su una cyclette a causa dello sganciamento del fermo del sellino ed ha confermato il risarcimento del danno biologico e materiale in suo favore da parte del gestore della struttura.

Riporto qui brevemente un altro caso giurisprudenziale affrontato da una recente pronuncia della Cassazione Penale che si è occupata della responsabilità dell’istruttore per un infortunio occorso ad un atleta di taekwondo. La sentenza affronta in maniera molto chiara la responsabilità dell’istruttore e l’obbligo di vigilanza che egli ha sull’attività degli allievi. Benché si tratti di un allenamento relativo ad attività agonistica i principi valgono anche per l’ambito amatoriale e ludico.

La vicenda, affrontata nella sentenza 31734/2014, riguarda l’allenatore tecnico della nazionale italiana della predetta disciplina, imputato per il reato di lesioni personali colpose di cui all’art. 590 c.p., per aver omesso con imprudenza, imperizia e negligenza, di far indossare ad un atleta durante gli allenamenti il caschetto di protezione con la conseguenza che questi scivolando riportava fisiche gravissime con postumi permanenti.

Si riporta qui in sintesi un passaggio della pronuncia: “L'allenatore di una disciplina sportiva è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40 cod. pen., comma 2 a tutela della incolumità degli atleti, sia in forza del principio del "neminem laedere", sia, quando ci si trovi di fronte ad una attività da qualificarsi pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. Ne discende che l'omessa adozione di accorgimenti e cautele idonei al suddetto scopo in presenza dei quali l'incidente non si sarebbe verificato od avrebbe cagionato pregiudizio meno grave per l'incolumità fisica dell'atleta, costituiscono altrettante cause dell'evento”.

I principi enunciati in sentenza valgono anche per l’istruttore della palestra che, indipendentemente dal fatto che sovraintenda ad attività pericolose o no, è tenuto a vigilare circa lo svolgimento in piena sicurezza delle stesse ed in ambienti idonei ove non vi siano fonti di pericolo.

Bibliografia

  1. Cassazione 858/2008
  2. sentenza 31734/2014
  3. art. 590 c.p.
  4. art. 40 cod. pen., comma 2
  5. art. 2050 cod. civ.

Vedi anche

Domande frequenti

La palestra è sempre responsabile se mi infortuno durante l'allenamento?

No, non esiste responsabilità automatica. La palestra risponde solo se l'infortunio è causato da carenze strutturali, macchinari difettosi o mancanza di sorveglianza qualificata. Se l'infortunio deriva da comportamento imprudente del cliente, la struttura non è responsabile.

Di cosa deve rispondere il gestore di una palestra per garantire la sicurezza?

Il gestore deve garantire strutture sicure, macchinari adeguati e sorveglianza qualificata. Inoltre, secondo l'articolo 2049 del codice civile, risponde anche dell'operato degli istruttori dipendenti durante lo svolgimento delle loro mansioni.

Cosa devo fare immediatamente dopo un infortunio in palestra?

È fondamentale recarsi al pronto soccorso per ottenere documentazione medica dell'infortunio, anche se sembra lieve. Successivamente, inviare una diffida formale alla struttura per richiedere il risarcimento danni, conservando tutte le prove dell'incidente.

Su chi grava l'onere della prova in caso di infortunio in palestra?

In ambito civilistico, l'onere della prova grava principalmente sulla struttura sportiva, che deve dimostrare di aver adottato tutte le misure preventive necessarie per garantire la sicurezza dei clienti.

L'istruttore può essere ritenuto responsabile di un infortunio del cliente?

Sì, l'istruttore può essere responsabile se l'infortunio deriva da negligenza o inadeguata supervisione. Tuttavia, il gestore della palestra risponde civilmente dell'operato dei propri dipendenti secondo il principio della responsabilità indiretta.

Quali sono i casi più comuni in cui la palestra è ritenuta responsabile?

La palestra è tipicamente responsabile per: macchinari difettosi o mal mantenuti, superfici scivolose, mancanza di sorveglianza qualificata, istruzioni inadeguate sull'uso degli attrezzi, carenze strutturali dell'impianto.

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