Questo articolo esplora il concetto di "rischio consentito" nello sport, evidenziando come le lesioni derivanti da attività sportive possano essere esenti da punizione legale se rientrano nei limiti stabiliti dai regolamenti sportivi. La distinzione tra sport a violenza necessaria, eventuale e vietata è cruciale per determinare la responsabilità penale in caso di lesioni.
Lo sport è un’attività cui l’ordinamento giuridico guarda con favore tant’è che la sua tutela viene ricondotta direttamente all’art. 2 della Costituzione che “garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. L’ordinamento tutela dunque sia l’attività sportiva del singolo praticante sia delle associazioni che tale attività promuovono come completamento della crescita equilibrata e dello sviluppo psico-fisico dell’individuo.
Del pari però l’ordinamento tutela la salute e l’integrità fisica dell’individuo che sono diritti di natura non disponibile del soggetto. E’ dunque necessario contemperare da un lato l’esigenza di tutela di un’attività di utilità sociale e dall’altro l’esigenza di tutela della salute degli individui.
Pur con la consapevolezza, difatti, che lo sport rappresenti una occasione per migliorare ed accrescere il proprio stato di salute e benessere è necessario considerare che un gran numero di attività sportive prevede l’esistenza di contatto fisico fra i partecipanti alla competizione. Tale contatto, ancorché involontario, può generare lesioni, talvolta anche gravi, che di per sé potrebbero integrare il reato di lesioni colpose. A determinate condizioni, però, pur a fronte della violazione formale della norma penale, il comportamento dell’autore dell’illecito non sarà punito. A rendere lecito l’evento lesivo è proprio la presenza dell’istituto, elaborato ormai parecchi anni fa dalla giurisprudenza, del c.d. “rischio consentito”. Tale ultimo potrebbe essere sinteticamente definito quale limite entro il quale l’attività sportiva, pur generando delle lesioni, non comporta la punizione del suo autore, scriminando il comportamento tenuto. Si tratta di comportamenti tenuti all’interno di un’azione di gioco, considerati normali in relazione alla singola pratica sportiva. Il parametro per valutare tale rischio è da ricercare nei regolamenti della singola disciplina sportiva. Chi decida di praticarla è difatti messo in condizione di conoscere le “regole del gioco” ed essere consapevole dei rischi cui va incontro.
Non tutti gli sport, ovviamente, presentano le stesse regole di gioco e, pertanto, non per tutti identica sarà la soglia all’interno della quale si rientrerà nel rischio consentito e, conseguentemente, si starà al di fuori della soglia di rilevanza penale. Sotto tale profilo la distinzione forse più significativa è quella fra gli sport a violenza necessaria (es. boxe, lotta libera, thai boxe ecc.), sport a violenza eventuale (sport che non prevedono la violenza ma che hanno contatto fisico come il calcio, il rugby o il basket) e sport a violenza vietata (sport che non prevedono il contatto come, ad esempio, il tennis o il golf). Ovviamente negli sport a violenza necessaria le lesioni sono insite nell’attività praticata e qundi salvo che si verifichino per il mancato rispetto delle regole della singola disciplina (ad esempio un pugno sferrato dopo che l’arbitro ha sospeso l’incontro) non vi sarà mai punizione dell’autore né daranno diritto ad alcun risarcimento del danno, anche grave, verificatosi. Anche in tale caso tuttavia si imporrebbe un distinguo fra la pratica in allenamento e la competizione sportiva poiché differente sarà il livello agonistico dei partecipanti e, conseguentemente, la soglia di rischio consentito. Per fare un esempio difficilmente in uno sparring fra un pugile esperto ed un principiante il primo potrà invocare la scriminante in esame avendo inferto, senza alcuna ragione agonistica, colpi molto pesanti all’inesperto avversario procurandogli rilevanti lesioni.
Diverso discorso invece per gli sport a violenza eventuale ove è sì previsto il contatto fisico fra i partecipanti ma non sono insite nell’attività le lesioni dell’avversario. In tal caso bisognerà verificare se la lesione sia stata procurata accidentalmente nel rispetto delle regole di gioco o se, per contro, sia derivata da un superamento delle stesse. Sotto tale profilo occorre tuttavia una ulteriore distinzione atteso che la giurisprudenza più avanzata ritiene che il superamento involontario delle regole di gioco non comporti, in caso di lesioni, la configurazione di un illecito penale poiché ciò scoraggerebbe la pratica sportiva dietro il timore di possibili sanzioni penali. Potrà invece configurarsi un’infrazione di natura regolamentare, avendo comunque l’atleta violato i regolamenti. Se, per contro, vi sia stata una violazione volontaria delle regole di gioco con l’intento di provocare lesioni all’avversario o, comunque, accettando il rischio che le stesse si verifichino, si verserà nell’ambito delle lesioni volontarie e troverà spazio la sanzione penale. In tale ultimo caso difatti la pratica sportiva sarà un semplice pretesto per ottenere una finalità del tutto diversa rispetto a quella agonistica. Ciò sarà particolarmente evidente, senza necessità di particolare approfondimento investigativo, quando la lesione sia avvenuto a “gioco fermo”.
Per quanto attiene infine gli sport a violenza vietata, non essendo contemplato alcun contatto fisico, è difficile ipotizzare una lesione all’avversario che non sia dettata dalla violazione delle regole di gioco e, conseguentemente non sia penalmente sanzionabile.
Da un punto di vista giuridico, qualora vengano causate volontariamente delle lesioni nell’ambito della competizione sportiva sarà integrato il reato di cui all’art. 583 del codice penale. Tale ultimo sarà procedibile a querela della persona offesa nel caso in cui sia derivata alla persona offesa una malattia di durata non superiore a 20 giorni ed in assenza di particolari circostanze aggravanti. In tale situazione la persona infortunata avrà facoltà di decidere se presentare o meno la querela per instaurare un procedimento di competenza del Giudice di pace.
Nel caso invece di lesioni di maggior rilievo (prognosi di durata superiore ai 20 giorni o inferiore a 20 giorni ma con il concorso di circostanze aggravanti) l’Autorità Giudiziaria potrà procedere d’ufficio e la competenza sarà assegnata al Tribunale monocratico.
La persona danneggiata avrà modo di costituirsi parte civile nel processo penale per formulare una richiesta risarcitoria nei confronti dell’autore delle lesioni.
Detto quanto precede, fortunatamente per chi pratica sport a qualunque livello, dei numerosi infortuni che accadono solamente un numero esiguo transita di fronte all’Autorità Giudiziaria.