La rivista scientifica italiana su fitness e movimento

Anno: 2016 Volume: 20161

Il “rischio consentito” nell’attività sportiva

Abstract

Italiano

L'articolo esamina il concetto di 'rischio consentito' nell'attività sportiva, analizzando il bilanciamento tra la tutela costituzionale dello sport e la protezione dell'integrità fisica degli individui. Viene illustrato come l'ordinamento giuridico italiano gestisca le lesioni derivanti dalla pratica sportiva attraverso l'istituto del rischio consentito, che scrimina comportamenti potenzialmente illeciti quando tenuti nel rispetto delle regole di gioco. Lo studio distingue tre categorie di sport: a violenza necessaria (boxe, lotta), a violenza eventuale (calcio, rugby, basket) e a violenza vietata (tennis, golf), ognuna con soglie diverse di responsabilità penale. L'analisi considera le differenze tra violazioni involontarie e volontarie delle regole, evidenziando come solo queste ultime configurino illeciti penalmente rilevanti. Viene inoltre esaminata la distinzione tra allenamenti e competizioni ufficiali, nonché gli aspetti procedurali relativi ai reati di lesioni colpose nel contesto sportivo.

English

The article examines the concept of 'permitted risk' in sports activities, analyzing the balance between constitutional protection of sport and safeguarding individual physical integrity. It illustrates how the Italian legal system manages injuries arising from sports practice through the permitted risk institution, which exculpates potentially unlawful behaviors when performed in compliance with game rules. The study distinguishes three categories of sports: necessary violence sports (boxing, wrestling), possible violence sports (football, rugby, basketball), and prohibited violence sports (tennis, golf), each with different criminal liability thresholds. The analysis considers differences between involuntary and voluntary rule violations, highlighting how only the latter constitute criminally relevant offenses. The distinction between training sessions and official competitions is also examined, along with procedural aspects related to negligent injury crimes in the sports context.

Keywords

Italiano

rischio consentito sport, responsabilità penale sport, violenza sport, regolamenti sportivi, lesioni sport, diritto sportivo, attività sportiva legge, tutela atleti

English

allowed risk sport, criminal liability sport, sports violence, sports regulations, sports injuries, sports law, sporting activity law, athlete protection

Il "rischio consentito" è un istituto giuridico che scrimina la punibilità penale delle lesioni causate durante l'attività sportiva, purché avvengano nel rispetto delle regole di gioco. La soglia di rischio consentito varia a seconda della tipologia di sport: violenza necessaria (boxe), violenza eventuale (calcio, rugby) o violenza vietata (tennis, golf).

Introduzione

Lo sport è un'attività cui l'ordinamento giuridico guarda con favore, tant'è che la sua tutela viene ricondotta direttamente all'art. 2 della Costituzione che "garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". L'ordinamento tutela dunque sia l'attività sportiva del singolo praticante sia delle associazioni che tale attività promuovono come completamento della crescita equilibrata e dello sviluppo psico-fisico dell'individuo.

Del pari però l'ordinamento tutela la salute e l'integrità fisica dell'individuo che sono diritti di natura non disponibile del soggetto. È dunque necessario contemperare da un lato l'esigenza di tutela di un'attività di utilità sociale e dall'altro l'esigenza di tutela della salute degli individui.

Pur con la consapevolezza, difatti, che lo sport rappresenti una occasione per migliorare ed accrescere il proprio stato di salute e benessere, è necessario considerare che un gran numero di attività sportive preveda l'esistenza di contatto fisico fra i partecipanti alla competizione. Tale contatto, ancorché involontario, può generare lesioni, talvolta anche gravi, che di per sé potrebbero integrare il reato di lesioni colpose.

Il concetto di "rischio consentito"

A determinate condizioni, però, pur a fronte della violazione formale della norma penale, il comportamento dell'autore dell'illecito non sarà punito. A rendere lecito l'evento lesivo è proprio la presenza dell'istituto, elaborato ormai parecchi anni fa dalla giurisprudenza, del c.d. "rischio consentito".

Tale ultimo potrebbe essere sinteticamente definito quale limite entro il quale l'attività sportiva, pur generando delle lesioni, non comporta la punizione del suo autore, scriminando il comportamento tenuto. Si tratta di comportamenti tenuti all'interno di un'azione di gioco, considerati normali in relazione alla singola pratica sportiva. Il parametro per valutare tale rischio è da ricercare nei regolamenti della singola disciplina sportiva. Chi decida di praticarla è difatti messo in condizione di conoscere le "regole del gioco" ed essere consapevole dei rischi cui va incontro.

Classificazione degli sport

Non tutti gli sport, ovviamente, presentano le stesse regole di gioco e, pertanto, non per tutti identica sarà la soglia all'interno della quale si rientrerà nel rischio consentito e, conseguentemente, si starà al di fuori della soglia di rilevanza penale. Sotto tale profilo, la distinzione forse più significativa è quella fra:

  • gli sport a violenza necessaria (es. boxe, lotta libera, thai boxe, ecc.)
  • sport a violenza eventuale (sport che non prevedono la violenza ma che hanno contatto fisico come il calcio, il rugby o il basket)
  • sport a violenza vietata (sport che non prevedono il contatto come, ad esempio, il tennis o il golf)

Sport a violenza necessaria

Ovviamente negli sport a violenza necessaria, le lesioni sono insite nell'attività praticata e quindi, salvo che si verifichino per il mancato rispetto delle regole della singola disciplina (ad esempio, un pugno sferrato dopo che l'arbitro ha sospeso l'incontro) non vi sarà mai punizione dell'autore né daranno diritto ad alcun risarcimento del danno, anche grave, verificatosi.

Anche in tale caso, tuttavia, si imporrebbe un distinguo fra la pratica in allenamento e la competizione sportiva, poiché differente sarà il livello agonistico dei partecipanti e, conseguentemente, la soglia di rischio consentito. Per fare un esempio: difficilmente in uno sparring fra un pugile esperto ed un principiante, il primo potrà invocare la scriminante in esame avendo inferto, senza alcuna ragione agonistica, colpi molto pesanti all'inesperto avversario, procurandogli rilevanti lesioni.

Sport a violenza eventuale

Diverso discorso invece per gli sport a violenza eventuale, ove è sì previsto il contatto fisico fra i partecipanti, ma non sono insite nell'attività le lesioni dell'avversario. In tal caso bisognerà verificare se la lesione sia stata procurata accidentalmente nel rispetto delle regole di gioco o se, per contro, sia derivata da un superamento delle stesse.

Sotto tale profilo occorre tuttavia una ulteriore distinzione atteso che la giurisprudenza più avanzata ritiene che il superamento involontario delle regole di gioco non comporti, in caso di lesioni, la configurazione di un illecito penale, poiché ciò scoraggerebbe la pratica sportiva dietro il timore di possibili sanzioni penali. Potrà, invece, configurarsi un'infrazione di natura regolamentare, avendo comunque l'atleta violato i regolamenti.

Se, per contro, vi sia stata una violazione volontaria delle regole di gioco con l'intento di provocare lesioni all'avversario o, comunque, accettando il rischio che le stesse si verifichino, si verserà nell'ambito delle lesioni volontarie e troverà spazio la sanzione penale. In tale ultimo caso, difatti, la pratica sportiva sarà un semplice pretesto per ottenere una finalità del tutto diversa rispetto a quella agonistica. Ciò sarà particolarmente evidente, senza necessità di particolare approfondimento investigativo, quando la lesione sia avvenuta a "gioco fermo".

Sport a violenza vietata

Per quanto attiene, infine, gli sport a violenza vietata, non essendo contemplato alcun contatto fisico, è difficile ipotizzare una lesione all'avversario che non sia dettata dalla violazione delle regole di gioco e, conseguentemente, non sia penalmente sanzionabile.

Aspetti processuali

Da un punto di vista giuridico, qualora vengano causate volontariamente delle lesioni nell'ambito della competizione sportiva sarà integrato il reato di cui all'art. 583 del codice penale. Tale ultimo sarà procedibile a querela della persona offesa nel caso in cui sia derivata alla persona offesa una malattia di durata non superiore a 20 giorni ed in assenza di particolari circostanze aggravanti. In tale situazione, la persona infortunata avrà facoltà di decidere se presentare o meno la querela per instaurare un procedimento di competenza del Giudice di pace.

Nel caso invece di lesioni di maggior rilievo (prognosi di durata superiore ai 20 giorni o inferiore a 20 giorni, ma con il concorso di circostanze aggravanti) l'Autorità Giudiziaria potrà procedere d'ufficio e la competenza sarà assegnata al Tribunale monocratico.

La persona danneggiata avrà modo di costituirsi parte civile nel processo penale per formulare una richiesta risarcitoria nei confronti dell'autore delle lesioni.

Conclusioni

Detto quanto precede, fortunatamente per chi pratica sport a qualunque livello, dei numerosi infortuni che accadono, solamente un numero esiguo transita di fronte all'Autorità Giudiziaria.

Vedi anche

Domande frequenti

Cosa significa rischio consentito nell'attività sportiva?

Il rischio consentito è un principio giuridico che permette di distinguere tra comportamenti lesivi leciti e illeciti durante l'attività sportiva, bilanciando la tutela costituzionale dello sport con la protezione dell'integrità fisica degli atleti.

Come vengono classificati gli sport in base al livello di violenza?

Gli sport si dividono in tre categorie: a violenza necessaria (boxe, lotta), a violenza eventuale (calcio, rugby) e a violenza vietata (tennis, golf), ognuna con diverse soglie di rischio consentito.

Quando un atleta può essere penalmente responsabile per lesioni causate durante lo sport?

Un atleta è penalmente responsabile quando viola volontariamente le regole sportive con intento lesivo, configurando il reato previsto dall'art. 583 del codice penale. Le lesioni causate nel rispetto delle regole non comportano sanzioni penali.

Il superamento involontario delle regole sportive è sempre punibile?

No, la giurisprudenza considera non punibile anche il superamento involontario delle regole sportive per non scoraggiare la pratica sportiva, purché non vi sia dolo o grave negligenza.

Su cosa si basa la valutazione del rischio consentito nello sport?

La valutazione si basa sui regolamenti specifici di ciascuna disciplina sportiva, che definiscono i comportamenti leciti e illeciti all'interno del contesto agonistico di riferimento.

Gli istruttori fitness possono applicare il principio del rischio consentito?

Sì, il principio si applica anche alle attività fitness e ricreative, purché svolte secondo protocolli sicuri e regolamenti specifici, con particolare attenzione al dovere di vigilanza dell'istruttore.

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