La rivista scientifica italiana su fitness e movimento

Anno: 2015 Volume: 20151

Quando occorre avere il certificato medico per l’attività sportiva?

Abstract

Italiano

L'articolo esamina il quadro normativo relativo all'obbligo di certificazione medica per l'attività sportiva in Italia, analizzando le recenti modifiche legislative. Viene fornita una distinzione chiara tra attività ludico-motoria amatoriale, per cui non è più richiesto il certificato medico, e attività sportiva non agonistica, che necessita invece di certificazione. L'analisi si basa sul Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 e sulla Legge 98/2013, evidenziando come la stessa disciplina possa rientrare in categorie diverse a seconda del contesto di pratica. Vengono inoltre specificati i criteri per il rilascio dei certificati medici, i professionisti abilitati alla certificazione e le procedure diagnostiche richieste, inclusi anamnesi, esame obiettivo e elettrocardiogramma.

English

This article examines the regulatory framework regarding medical certification requirements for sports activities in Italy, analyzing recent legislative changes. A clear distinction is provided between amateur recreational-motor activities, which no longer require medical certification, and non-competitive sports activities, which still require certification. The analysis is based on the Ministry of Health Decree of April 24, 2013, and Law 98/2013, highlighting how the same sport discipline may fall into different categories depending on the practice context. The article also specifies criteria for medical certificate issuance, qualified certifying professionals, and required diagnostic procedures, including medical history, physical examination, and electrocardiogram.

Keywords

Italiano

certificato medico sportivo, attività non agonistica, sport amatoriale, CONI tesseramento, certificato medico obbligatorio, normativa sport Italia, ECG sport, visita medica sportiva

English

sports medical certificate, non-competitive sports activity, amateur sports, CONI registration, mandatory medical certificate, Italian sports regulations, sports ECG, sports medical examination

La normativa italiana distingue chiaramente tra attività ludico-motoria amatoriale (che non richiede più certificato medico) e attività sportiva non agonistica (che richiede invece certificazione medica). Il criterio fondamentale è il contesto: la stessa attività può essere considerata amatoriale se svolta autonomamente, ma diventa sportiva non agonistica se praticata presso strutture affiliate al CONI con tesseramento.

Introduzione

Un tema di grande interesse ed attualità per chi frequenti palestre e centri sportivi è quello inerente la necessità o meno di munirsi di un certificato medico per l'attività sportiva all'atto dell'iscrizione. Sul punto, sovente, gli stessi gestori del centro non sono molto informati e forniscono indicazioni contraddittorie.

Il quadro normativo, a seguito di una serie di recenti interventi legislativi, può ora dirsi chiaro.

L'art. 42 bis della Legge 98/2013 (c.d. decreto del fare) stabilisce che "Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini, promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale...". Al secondo comma stabilisce che "I certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati da...".

Ferma la necessaria certificazione medica per l'attività sportiva agonistica, regolamentata dal Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982, di cui non mi occuperò nel presente articolo, è bene dunque andare a distinguere l'attività ludico-motoria e amatoriale (che non necessita più di alcuna certificazione medica) da quella sportiva non agonistica (che necessita invece di certificazione medica).

Definizioni normative

La definizione di attività amatoriale si trova nel Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 che stabilisce che "Ai fini del presente decreto è definita amatoriale l'attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi".

Il citato decreto fornisce poi una definizione di attività sportiva non agonistica (definizione integralmente ripresa da un successivo decreto dell'8 agosto 2014 recante "Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica"):

Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti: a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche; b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Criteri pratici di classificazione

Fornite le definizioni normative di attività amatoriale e sportiva non agonistica è opportuno ora fornire dei criteri pratici per poter classificare l'attività come rientrante nella prima o nella seconda categoria e, conseguentemente, come necessitante o meno di certificato medico.

È bene premettere, innanzitutto, che la stessa attività sportiva potrà, in molti casi, rientrare nell'una o nell'altra categoria a seconda del contesto nel quale la stessa venga svolta.

Prendiamo l'esempio della corsa: se essa viene svolta con degli amici al parco sarà certamente una attività amatoriale; se, per contro, essa viene praticata presso una associazione sportiva dilettantistica affiliata al CONI diventerà una attività sportiva non agonistica e sarà necessario presentare un certificato medico all'atto dell'iscrizione.

Lo stesso esempio può ovviamente essere esteso ad altre discipline sportive quali il fitness, i pesi, la danza o il nuoto. Se queste attività vengono praticate in una struttura affiliata al CONI e vi è un tesseramento con l'iscrizione saranno certamente attività sportive non agonistiche e non più amatoriali e sarà perciò necessario ottenere un certificato medico di idoneità.

Gestione delle richieste improprie

Può, tuttavia, accadere che, anche per attività qualificabili come amatoriali, venga richiesto all'iscritto un certificato medico. In questo caso si potrebbe o fare presente al gestore che non è più necessario o se dovesse comunque insistere nel richiederlo farsi rilasciare un certificato di buona salute dal proprio medico di base. Tale ultimo, tuttavia, potrebbe richiedere il pagamento di una tariffa, poiché si tratta di certificato non coperto dal Servizio Sanitario Nazionale.

Il certificato medico per l'attività sportiva non agonistica

Analizzerò ora in sintesi il certificato medico da richiedere per l'attività sportiva non agonistica. Chi può rilasciare tale certificato?

Sul punto forniscono indicazioni le linee guida del ministero più sopra citate. I medici certificatori saranno:

  • il medico di medicina generale per i propri assistiti
  • il pediatra per i propri assistiti
  • il medico specialista in medicina dello sport
  • i medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano

Durata e requisiti

Il certificato avrà durata annuale con decorrenza dalla data del rilascio e saranno necessari per ottenerlo l'anamnesi e l'esame obiettivo con misurazione della pressione e un elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita.

Per quanti abbiano più di 60 anni e fattori di rischio cardiovascolare sarà necessario un elettrocardiogramma annuale così come per i soggetti che abbiano patologie croniche conclamate.

Bibliografia

  1. L'art. 42 bis della Legge 98/2013 (c.d. decreto del fare)
  2. Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982
  3. Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013
  4. decreto dell'8 agosto 2014 recante "Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica"

Vedi anche

Domande frequenti

Quando è obbligatorio il certificato medico per fare sport?

Il certificato medico è obbligatorio per l'attività sportiva non agonistica, praticata in strutture affiliate CONI con tesseramento. Non è richiesto per l'attività ludico-motoria amatoriale senza tesseramento presso enti CONI.

Qual è la differenza tra sport amatoriale e non agonistico?

Lo sport amatoriale è praticato liberamente senza tesseramento CONI e non richiede certificato medico. L'attività non agonistica prevede tesseramento presso società affiliate CONI e richiede certificazione medica annuale.

Cosa include l'esame per il certificato medico sportivo non agonistico?

L'esame comprende anamnesi completa, esame obiettivo generale, misurazione della pressione arteriosa ed elettrocardiogramma a riposo. La validità è di un anno dalla data di rilascio.

Chi può rilasciare il certificato medico per attività non agonistica?

Il certificato può essere rilasciato dal medico di base, da medici specialisti in medicina dello sport o da medici autorizzati dalle ASL competenti territorialmente.

Da quando è cambiata la normativa sui certificati medici sportivi?

La normativa è stata modificata nel 2013, eliminando l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria amatoriale e mantenendolo solo per l'attività sportiva non agonistica con tesseramento CONI.

Come faccio a sapere se la mia attività sportiva richiede il certificato medico?

Verifica se pratichi sport presso una struttura affiliata CONI con tesseramento: in questo caso serve il certificato. Se pratichi liberamente senza tesseramento, non è richiesta certificazione medica.

Il certificato medico sportivo ha scadenza?

Sì, il certificato per attività non agonistica ha validità annuale e deve essere rinnovato ogni 12 mesi dalla data di rilascio per continuare a praticare sport con tesseramento CONI.

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