La rivista scientifica italiana su fitness e movimento

Anno: 2015 Volume: 20152

Il doping e le sanzioni penali

Abstract

Italiano

Il presente articolo analizza il quadro normativo penale italiano in materia di doping, con particolare riferimento alla Legge 376 del 2000. Vengono esaminati i principali comportamenti penalmente sanzionati previsti dall'art. 9 della norma, tra cui il procacciamento, la somministrazione e il favoreggiamento dell'assunzione di sostanze dopanti. L'analisi evidenzia come la rilevanza penale sia circoscritta all'ambito delle competizioni agonistiche ufficiali, escludendo di fatto la punibilità dello sportivo amatoriale che assuma sostanze dopanti al di fuori di contesti competitivi. Vengono inoltre illustrate le circostanze aggravanti previste dal legislatore e le sanzioni più severe applicabili al commercio illecito di sostanze dopanti al di fuori dei canali ufficiali. L'articolo rileva una tensione interna alla norma tra la dichiarata finalità di tutela della salute individuale e collettiva e l'effettivo focus sull'integrità delle competizioni sportive, evidenziando come il fenomeno del doping amatoriale rimanga sostanzialmente privo di copertura penale, nonostante le sue dimensioni significative e la pericolosità legata all'assenza di controlli medici.

English

This article analyzes the Italian criminal legal framework concerning doping, with particular reference to Law 376 of 2000. The main criminally sanctioned conducts provided for in Article 9 of the regulation are examined, including procurement, administration, and facilitation of the assumption of doping substances. The analysis highlights how criminal relevance is restricted to the context of official competitive sports, effectively excluding criminal liability for amateur athletes who use doping substances outside competitive settings. Aggravating circumstances envisaged by the legislator and more severe penalties applicable to illicit commercial trafficking of doping substances outside official channels are also discussed. The article identifies an internal tension within the regulation between its declared purpose of protecting individual and collective health and its actual focus on the integrity of sporting competitions, highlighting how the phenomenon of amateur doping remains substantially without criminal coverage despite its significant dimensions and the dangers associated with the absence of medical supervision.

Keywords

Italiano: doping sanzioni penali, legge 376/2000, sostanze dopanti, procuramento doping, somministrazione sostanze, pratiche mediche proibite, normativa antidoping, sanzioni sport, diritto sportivo, legislazione doping, reati sportivi, controlli antidoping, legislazione antidoping, sanzioni penali, competizioni agonistiche, doping amatoriale

Inglese: doping criminal sanctions, law 376/2000, doping substances, doping procurement, substance administration, prohibited medical practices, anti-doping regulations, sports sanctions, sports law, doping legislation, sports crimes, anti-doping controls, anti-doping legislation, criminal sanctions, competitive sports, amateur doping

L'articolo esamina la legge 376 del 2000, che penalizza il consumo e la commercializzazione di sostanze dopanti, evidenziando come la normativa si concentri principalmente sulla tutela della lealtà nelle competizioni sportive piuttosto che sulla salute. La legge prevede sanzioni penali per vari comportamenti legati al doping, come la somministrazione e il commercio di sostanze dopanti, ma esclude la punibilità per l'uso amatoriale di tali sostanze, nonostante i rischi per la salute. Questo approccio solleva critiche poiché ignora il crescente fenomeno del doping amatoriale, che rimane privo di controllo e potenzialmente pericoloso.

Il doping e le sanzioni penali

Il doping è tema sempre attuale che per la sua complessità non consente una trattazione esaustiva all’interno di un singolo articolo.

Abbandonata dunque qualunque pretesa di completezza ed esaustività tratterò qui di seguito solo dei più rilevanti comportamenti penalmente sanzionati. Non mi occuperò invece del sistema sanzionatorio previsto dalla giustizia sportiva.

Norma fondamentale nella repressione del “fenomeno doping” è la legge 376 del 2000 che punisce il consumo e la commercializzazione di sostanze dopanti. Tale legge ha inizialmente sollevato ampie critiche da parte di chi riteneva che il doping andasse affrontato unicamente nell’ambito della giustizia sportiva, senza invece ricorrere a sanzioni di carattere penale.

Al primo comma dell’art. 1 si afferma che: “L’attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva…..Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e di regolarità delle gare e non può essere svolta con l’ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti”. Da questa enunciazione di principio è evidente la tutela della salute quale principale interesse della norma. Proseguendo nella lettura ci si avvede però del fatto che assume pari rilevanza anche la tutela della lealtà e della correttezza delle competizioni sportive.

Al comma II dell’art. 1 viene fornita una definizione di doping che qui si riporta: “Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

Al terzo comma la norma equipara al doping l’uso di sostanze e pratiche mediche “finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicate nel comma 2. Si tratta in altre parole dell’utilizzo della c.d. “sostanze mascheranti” e cioè di sostanze e procedure utilizzate per alterare i risultati dei test antidoping e fare apparire l’atleta “pulito”.

L’art. 9 della norma rubricato “Disposizioni penali” prevede una serie di comportamenti penalmente sanzionati più ampia rispetto a quelli rientranti testualmente nella definizione di doping di cui al precedente art. 1.

Prima di entrare nel dettaglio di tali comportamenti una premessa. Affinché vi sia rilevanza penale è necessario che la sostanza dopante sia destinata ad alterare la prestazione agonistica dell’atleta o a modificare l’esito dei controlli antidoping. La norma ha dunque rilevanza per l’ambito delle competizioni ufficiali ed agonistiche. Ciò porta ad escludere la punibilità del soggetto che assuma sostanza dopante nell’ambito di una pratica sportiva non agonistica (ad esempio il body builder amatoriale). In tal senso si può cogliere il focus di tutela della norma rivolto, come sopra detto, forse quasi più alla lealtà delle competizioni sportive che alla tutela della salute.

Passiamo ora all’analisi seppur sintetica dei comportamenti penalmente sanzionati.

Viene, in primo luogo, in rilievo la condotta di “procurare ad altri” che consiste in ogni attività volta a far sì che altri soggetti ottengano la disponibilità di sostanze dopanti. Vi rientrerà ogni forma di intermediazione, possibile anche nella misura in cui l’intermediario non detenga direttamente la sostanza. Potranno integrare il procacciamento sia l’intermediazione per la messa a disposizione della sostanza sia la vendita a titolo oneroso sia la cessione a titolo gratuito.

Vi è poi la condotta di somministrazione che riguarda la vendita, la consegna o la distribuzione della sostanza vietata per un consumo imminente e presuppone sia la disponibilità diretta della sostanza da parte del soggetto agente sia un rapporto diretto e immediato con l’assuntore. Nel caso di somministrazione l’atleta sarà punibile nella misura in cui sia consapevole e voglia assumere la sostanza dopante. Qualora, invece, ritenga, giustificatamente, di fare uso di sostanza lecita sarà punito esclusivamente chi la somministri. Come detto più sopra non sarà invece punibile lo sportivo amatoriale che, pur consapevole di assumere sostanza dopante, non partecipi ad alcuna competizione. In tal caso non potrà neppure sussistere il reato di ricettazione di cui all’art. 648 c.p. (acquisto di bene di provenienza illecita), come espressamente stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 28410/2013, che sottolinea l’assenza di finalità di profitto, essenziale per configurare il reato in parola, in chi non utilizzi la sostanza dopante per competizioni sportive ma per semplici finalità narcisistiche.

Proseguendo nell’analisi degli illeciti altro comportamento meritevole di sanzione penale è quello di chi “favorisce l’assunzione dei farmaci”. Si tratta di una condotta che, avendo contorni piuttosto ampi, mira a punire situazioni, altrimenti destinate a rimanere impunite. Si tratta di tutti quei comportamenti agevolativi all’assunzione di sostanze dopanti da parte degli atleti. Si può pensare al comportamento di chi istighi l’atleta all’assunzione della sostanza proibita o di chi ne faciliti l’assunzione. Un esempio potrebbe essere quello del medico sportivo che metta a disposizione l’armadietto dei medicinali (ove ovviamente vi siano sostanza vietate) o del soggetto che procuri all’atleta siringhe per iniettarsi la sostanza proibita.

Da tutti i comportamenti penalmente sanzionati di cui si è detto sopra resta comunque fuori dall’ambito di rilevanza penale la condotta dell’atleta che acquista o detiene sostanze dopanti. Egli difatti potrà essere punito solo qualora vi sia la prova dell’assunzione, possibile esclusivamente tramite idonei esami analitici.

Il secondo comma dell’art. 9 punisce chi adotta o si sottopone a pratiche mediche proibite in assenza di condizioni patologiche e volte a “alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche”. Tali pratiche mediche sono quelle individuate da apposito decreto ministeriale del Ministero della Salute che, periodicamente, viene aggiornato. Vi rientrano, a titolo di esempio, le trasfusioni di sangue (salvo che non giustificate da finalità terapeutiche), la somministrazione di EPO, il c.d. doping genetico (utilizzo di geni o cellule per migliorare la performance dell’atleta).

Il terzo comma dell’art. 9 prevede specifiche aggravanti se: a) dal fatto deriva un danno alla salute b) il fatto è commesso nei confronti di un minorenne c) il fatto è commesso da un componente del CONI.

Al comma settimo dell’art. 9 sono previste sanzioni penali più rilevanti (la reclusione da 2 a sei anni e rilevanti sanzioni pecuniarie) per chi faccia commercio di sostanze dopanti al di fuori dei canali ufficiali (farmacie e simili). Questo reato si distingue da quello di semplice procacciamento, di cui si è detto più sopra, poiché nel caso del commercio è necessario che vi sia una attività commerciale connotata da un carattere di continuità ed una certa organizzazione. Per contro questa continuità e questa organizzazione debbono mancare affinchè si ricada nell’ipotesi più lieve di procacciamento.

Dalla seppur breve e non esaustiva analisi della Legge 376/2000 non si può non rilevare come il Legislatore, pur a fronte della premessa circa la tutela della salute individuale e collettiva, mostri totale disinteresse verso il fenomeno del doping amatoriale. Si tratta di fenomeno tutt’altro che trascurabile per dimensioni e forse ancor più pericoloso poiché privo di qualsiasi controllo.

Vedi anche

Domande frequenti

Quali sono le principali sanzioni penali previste dalla legge 376/2000 sul doping?

La legge 376/2000 prevede sanzioni penali che includono reclusione e ammende per chi procura, somministra o facilita l'uso di sostanze dopanti. Le pene variano in base alla gravità del reato e al ruolo dell'imputato nel sistema dopante.

Chi può essere perseguito penalmente secondo la normativa antidoping italiana?

Possono essere perseguiti penalmente atleti, allenatori, medici, farmacisti e chiunque sia coinvolto nel procuramento, somministrazione o facilitazione dell'uso di sostanze e metodi dopanti vietati dalla legge 376/2000.

Cosa si intende per procuramento di sostanze dopanti secondo la legge?

Il procuramento di sostanze dopanti comprende qualsiasi attività volta ad ottenere, acquistare, importare o comunque rendere disponibili sostanze vietate per scopi di doping sportivo, configurandosi come reato penale.

Le pratiche mediche per il doping sono considerate reato penale?

Sì, la legge 376/2000 considera reato penale le pratiche mediche finalizzate al doping, inclusa la prescrizione impropria di farmaci e l'assistenza medica per l'uso di sostanze dopanti.

Qual è la differenza tra sanzioni sportive e sanzioni penali nel doping?

Le sanzioni sportive (squalifiche, sospensioni) sono imposte dagli organi sportivi, mentre le sanzioni penali (reclusione, ammende) sono comminate dal sistema giudiziario secondo la legge 376/2000 per i reati di doping.

Come funzionano i controlli antidoping dal punto di vista legale?

I controlli antidoping hanno valore legale quando condotti secondo le procedure stabilite. Il rifiuto di sottoporsi ai controlli o la manomissione dei campioni costituiscono violazioni che possono comportare sanzioni penali oltre a quelle sportive.

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